Evasione fiscale, le nuove normative: quando diventa reato?

Secondo le norme aggiornate dalla Legge di Stabilità 2016, dal decreto legislativo 158 del 2015 e dal decreto legislativo 8 del 2016, il reato di evasione fiscale si configura diversamente da come è stato finora considerato. Sono sempre responsabili “in solido” i responsabili legali, gli amministratori unici, il presidente del consiglio di amministrazione ed i delegati. Quali sono le principali novità in campo tributario, distinguendo tra illeciti punibili con una sanzione amministrativa ed illeciti meritevoli di una sanzione penale, vale a dire multa o carcere?

Dichiarazione fraudolenta

La falsificazione della dichiarazione dei redditi o della liquidazione dell’Iva tramite l’inserimento di elementi fittizi, ossia falsa fatturazione, o l’alterazione delle scritture contabili per i soggetti obbligati è reato se l’imposta evasa è superiore a 30000 euro in riferimento a ciascuna delle imposte e se i redditi non dichiarati superano il 5% del totale oppure 1,5 milioni di euro; la sanzione prevista è la reclusione da un anno e mezzo a sei anni.

Dichiarazione infedele

La dichiarazione dei redditi non è veritiera senza però un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente, dunque si desume che si è in presenza di un’evasione fiscale; se l’imposta evasa è superiore a 150000 euro ed i redditi non dichiarati superano il 10% del totale oppure i 3 milioni di euro, la sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni.

Dichiarazione omessa

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, della liquidazione Iva e del 770 entro 90 giorni dalla scadenza, insieme all’evasione fiscale di un’imposta superiore a 50000 euro, provocano una sanzione quale la reclusione da uno a tre anni.

Omesso versamento IVA e ritenute certificate

Per la mancata liquidazione dell’Iva e delle ritenute la sanzione è il pagamento di 250000 euro; per chi ha un procedimento ancora in corso, che ha evaso l’Iva per importi dai 50000 euro ai 250000, grazie al principio del “favor rei”, non sussisterà più l’assoggettamento alla sanzione.

Emissione di fatture false

Se si emettono fatture false o ricevute per operazioni inesistenti a vantaggio di qualcun’altro senza trarne profitto personale, ma favorendo l’evasione dell’imposta sui redditi e la liquidazione dell’Iva, la sanzione è la reclusione da un anno e mezzo a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Per l’occultamento o la distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di impedire l’accertamento dei redditi o del volume d’affari, la sanzione è la reclusione da sei mesi a cinque anni; sicuramente anche in questo caso si è in presenza del reato di evasione fiscale.

Compensazione con crediti inesistenti

Qualora si effettuino compensazioni con l’uso di crediti inesistenti al di sopra dei 50000 euro, la sanzione è la reclusione da 18 mesi a sei anni; per l’utilizzo di crediti non spettanti invece si mantiene la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Concorso del consulente

I professionisti della consulenza fiscale e gli intermediari finanziari che compartecipano al reato nell’esercizio della loro attività vedono un aggravio della pena pari alla metà; devono aver espletato tale attività illecita tramite l’elaborazione di “modelli di evasione”; è da definire in che senso ed in che modo si configuri in tali casi il reato di evasione fiscale.

Confisca

Se il soggetto risulta colpevole a seguito di dibattimento, è sempre effettuata la confisca dei beni che risultano essere prezzo o profitto del reato, a meno che essi non appartengano a terzi; se non si può effettuare la confisca diretta, si passa a quella per equivalente, ossia di pari valore rispetto al profitto illecito.

Ulteriori modifiche e precisazioni

  • Non sono penalmente né civilmente perseguibili i costi fiscalmente indeducibili ma reali, così come gli errori legati all’inerenza ed alla competenza.
  • Qualora l’imposta evasa superi i 3 milioni di euro ed il 30% del giro d’affari dell’impresa non è possibile la sospensione condizionale della penaù
  • Non è punibile il soggetto che salda il debito legato ad omessi versamenti e compensazioni irregolari, né colui che regolarizza la dichiarazione infedele od omessa prima della scadenza della dichiarazione dell’anno successivo ed effettua il “ravvedimento operoso” prima dell’avvio di processi e verifiche, colui che prima del dibattimento ha avviato una rateizzazione che in tre mesi gli fa saldare il rimanente, colui che paga il debito prima del dibattimento ha la pena ridotta alla metà, se il colpevole paga il debito non gli viene confiscato alcun bene anche in presenza di sequestro preventivo
  • Non sussiste più l’obbligo di indicare i Paesi a fiscalità privilegiata detti “black list” con cui si stringono affari, depenalizzando in tal modo il tentativo di evitare la “doppia imposizione” che finora era necessario subire in questi casi.