IMU e TASI in scadenza il 16 dicembre: i chiarimenti per l’aliquota forniti dal MEF tramite le FAQ

Dopo il pagamento della prima rata di giugno 2016, il 16 dicembre sarà il termine ultimo per il pagamento del saldo Imu e Tasi; vediamo in questa guida come il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto con proporre delucidazioni in merito, in apposito documento contenente le risposte alle domande più ricorrenti (FAQ).

IMU e TASI, seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2016: chiarimenti del MEF

Il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI deve essere effettuato entro il 16 dicembre sulla base delle delibere approvate dal Comune per il corrente anno fiscale a patto che:

  • l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (ad eccezione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito al 30 giugno 2016);
  • l’atto sia stato pubblicato e reso trasparente sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2016;
  • l’aliquota fissata non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

Se la delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata approvata dal Comune oltre il termine del 30 aprile 2016 deve ritenersi che il versamento debba essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2015, in virtù dell’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che recita “si intendono prorogate di anno in anno” in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione.

Qualora la delibera di determinazione delle aliquote IMU e TASI risulti approvata entro il termine di legge ma pubblicata sul sito internet www.finanze.it oltre la data del 28 ottobre 2016, le aliquote applicabili per l’anno 2016 sono quelle vigenti nel 2015.

Se il contribuente utilizza direttamente un negozio (C1) per l’esercizio della propria attività commerciale, può beneficiare dell’aliquota agevolata e considerare inefficace l’atto nella parte in cui dispone l’aumento dell’aliquota rispetto al 2015.

Per quanto concerne il comodato, la delibera pubblicata sul sito internet stabilisce un’aliquota dell’IMU più alta di quella vigente nel 2015, in virtù del c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali, il contribuente deve applicare l’aliquota agevolata vigente nel 2015.

Dato che la delibera TASI pubblicata sul sito per l’anno 2016 prevede l’applicazione ai c.d. fabbricati merce dell’aliquota dell’1 per mille, mentre nell’anno 2015 per gli stessi immobili il comune aveva disposto l’azzeramento dell’aliquota, in virtù della sospensione dell’efficacia delle delibere che stabiliscono aumenti dei tributi locali, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, anche per l’anno 2016, non devono essere assoggettati alla TASI.

Se il Comune per l’anno 2016 ha elevato l’aliquota dell’IMU dallo 0,76% all’1,06%, ma dalla lettura della delibera emerge che il Comune si trova in una situazione di dissesto finanziario, gli aumenti stabiliti sono, comunque, applicabili considerato il blocco dei tributi per il 2016.

In caso di mancata approvazione di una delibera per il 2016, e di conseguente applicazione delle aliquote vigenti per il 2015, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille vigente nel 2015 non è applicabile nel 2016 in quanto non confermata dal Comune con espressa delibera del consiglio comunale, come invece richiesto dall’art. 1, comma 28, della legge di stabilità per il 2016.