Novità 2016: detassazione dei premi di produzione

Ecco alcune novità introdotte con la legge di Stabilità 2016 che ha ripristinato questo corrente anno tributario un’agevolazione nel mondo del lavoro imprenditoriale: la detassazione dei premi produttività per i lavoratori dipendenti. Questo dettato normativo dovrebbe ampliare i destinatari nonchè i beneficiari (impiegati e quadri) aumentando fino a 50.000 euro la fascia di reddito alla quale si applica la cedolare secca al 10% e si fissa l’importo ad un massimo di 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. Dopo lo stop per l’anno scorso, la Legge di Stabilità ha ripristinato per il 2016 la detassazione dei premi e del salario di produttività, una delle misure auspicate per questa manovra finanziaria per la quale il Governo di Renzi ha stanziato 430 milioni di euro per il corrente anno e ben 589 milioni di euro per gli anni successivi.

Detassazione premi di produttività: novità normative

L’articolo 2 del Decreto Legge 93/2008 ha consentito di stimolare la produttività delle imprese italiane fino ad un tetto di 30/40 mila euro venendo ad escludere il middle management che ora, con il nuovo dettato normativo possono godere del beneficio fiscale. Il limite massimo consentito che può essere subordinato al regime di tassazione agevolata del 10% è fissato a 2.500 euro (2.000 euro nel caso in cui le imprese non coinvolgano i dipendenti nell’organizzazione del lavoro); parimenti stesso limite e stessa aliquota agevolata per gli utili distribuiti dalle imprese ai dipendenti.

La Legge di stabilità 2016 ha inoltre sancito che i valori dei fringe benefits concessi ai lavoratori, come dettato dall’articolo 51 D.P.R 917/1986 e quelli di importo non superiore ai 258 euro non concorrono assolutamente a formare il reddito di lavoro, anche nel caso vengono erogati in sostituzione parziale o totale delle somme detassate. I premi di produttività fino ad un ammontare massimo di 2.000 euro (2.500 euro nel caso in cui le imprese coinvolgano i dipendenti nell’organizzazione del lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro o del nucleo familiare per la determinazione dell’ISEE. Fermo è il computo concernente i redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Così come definito è da intendersi premio di produttività l’elemento retributivo  previsto nei contratti di secondo livello aziendali o territoriali, che si aggiunge alla retribuzione di base spettante ai soggetti lavoratori in caso di raggiungimento dei risultati di produttività aziendale.

Così come dettato dal decreto interministeriale, il premio di risultato consiste in somme di ammontare variabile la cui erogazione è legata ad una serie di incrementi, qui di seguito sintetizzabili:

  • produttività;
  • qualità
  • redditività;
  • innovazione,
  • efficienza,
  • efficacia.

Il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 detta i criteri di misurazione per i premi di produttività imprenditoriale che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere:

  • miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile.,
  • aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi.

La verifica del raggiungimento effettivo dei risultati aziendali deve avvenire in un periodo di tempo stabilito nel contratto attraverso l’analisi degli scostamenti di determinati indicatori numerici o ratios, purchè espressamente sanciti a budget (a preventivo). Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono quegli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. In caso di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro spetta ai contratti prevedere gli strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.