Cose dell’altro mondo, da fare rivoltare i cadaveri nelle tombe: eppure è la realtà. Come sancito dalla Legge 208/2015 c.d. Legge di Stabilità 2016, all’art.1 comma 954 lett. a) che va a modificare direttamente l’art.15 del Tuir c.1 lett. d) e dispone che le spese funebri sostenute nell’anno di imposta possono essere oggetto di detrazione nella dichiarazione dei redditi per un importo pari al 19% del limite massimo stabilito e previsto dalla normativa. L’art.15 del Tuir c.1 lett. d) e dispone che le spese funebri possano essere oggetto di detrazione in dipendenza della premorienza delle persone fisiche, per un importo massimo a 1.550 euro per ciascuna di esse. La detrazione compete, come detto, in dipendenza della morte di altre persone, senza alcun limite: in precedenza, infatti, potevano usufruire della detrazione i contribuenti che sostenevano la spesa funebre per la morte delle persone di cui all’art.433 del Codice civile e cioè:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, affidati o affiliati
- i discendenti prossimi, anche naturali
- i genitori
- gli ascendenti prossimi, anche naturali
- gli adottanti
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera.
Detrazione spese funebri: novità normative
Nel Consiglio dei Ministri di giovedì 15 ottobre 2015 è stato approvato il testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 che prevede tra le altre novità riformistiche l’estensione della detrazione per spese funebri a chi le sostiene (risolvendo così i problemi di conviventi e dei rapporti di parentela diversi da quelli previsti dall’art. 433 del C.C.), fermo restando sostanzialmente l’importo ammesso (1.550 euro circa) per ogni rito funebre.
Nel quadro E del modello 730 vi sono una serie di righe concernenti le spese che possono essere detratte dal contribuente: tra queste vi sono le spese funebri che debbono essere indicate nella riga E14. La detrazione delle spese funebri spetta su un importo che non ecceda i 1.549,37 euro in relazione a ciascun evento funebre, a prescindere dal numero di persone che sostengono l’onere economico.Il limite massimo di spesa funebre su cui computare la detrazione è sempre lo stesso anche se l’onere è sostenuto da più soggetti.
La detrazione delle spese funebri può essere scissa tra le diverse persone che le hanno sostenute, anche se la fattura attestante l’importo sostenuto sia intestata ad una sola persona: per poter fruire della detrazione Irpef sul documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall’unico contribuente a cui è intestata la fattura.
In sintesi, le detrazioni concernenti le spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di premorienza delle persone indicate all’articolo 433 del codice civile:
- il coniuge
- i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
- gli adottanti
- i fratelli e le sorelle
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera.
Non è necessario che tali soggetti scomparsi siano stati a carico o siano stati conviventi del soggetto contribuente che ha onorato le spese funebri. Nel modello 730/2016 possono essere indicate tutte quelle spese concernenti la corresponsione di denaro per ogni operazione utile a trasportare la salma al cimitero e sistemarla. Sono riconducibili al funerale tutte le spese contenute nella ricevuta del versamento effettuato al Comune per i diritti cimiteriali, la fattura delle Onoranze funebri, le spese per le corone di fiori, per i manifesti funebri, etc.