Ticket restaurant: i cambiamenti con la legge di Stabilità 2015

Nell’ambito della disciplina fiscale dei ticket restaurant  la legge di Stabilità 2015 ha introdotto diverse novità.

La disciplina fiscale dei ticket restaurant è contenuta nel dettato normativo dell’art. 51, comma, lettera c) del Tuir (D. Lgs 917/86) nel quale è espressamente previsto che “Non concorrono a formare il reddito […] le somministrazioni di vitto da parte del  datore  di  lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo  complessivo  giornaliero  di lire 10.240 (euro 5,29), le  prestazioni e le indennità sostitutive  corrisposte agli addetti ai cantieri  edili,  ad  altre  strutture  lavorative  a carattere temporaneo o ad unità produttive  ubicate  in  zone  dove manchino strutture o servizi di ristorazione.”

Pertanto, il Testo Unico sulle imposte dei redditi aveva disposto l’esenzione dal pagamento delle imposte dei ticket restaurant sino ad un valore di 5,29 euro. La normativa è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità del 2015 che in sostanza ha innalzato l’importo dell’esenzione fiscale (aggiornandolo al valore di 7,00 euro rispetto al precedente valore di 5,29 euro) qualora il buono pasto sia erogato sotto forma elettronica. Resta ferma invece l’esenzione fiscale del ticket restaurant cartaceo al valore di € 5,29.

Definizione e funzionamento dei ticket restaurant

I ticket restaurant, detti anche buoni pasto, rappresentano un benefit concesso ai dipendenti che va a sostituire il servizio mensa qualora non sia presente in una azienda. Il buono può essere emesso sia in formato elettronico che in formato cartaceo e consente di ottenere dall’esercizio convenzionato alimenti e bevande per un valore pari all’importo del ticket. La civilistica del ticket restaurant è dettata dal DPCM del 19 Novembre 2005, che stabilisce le seguenti condizioni:

  1. Il possessore del buono può ottenere un quantitativo di alimenti o bevande pari al valore del ticket restaurant;
  2. L’esercizio convenzionato che riceve il buono potrà con lo stesso dimostrare l’avvenuta prestazioni di somministrazione nei confronti della società emittente;
  3. I ticket restaurant possono essere utilizzati da lavoratori dipendenti durante l’intera settimana (anche nei giorni non lavorativi);
  4. I buoni pasto non possono essere convertiti in denaro, ceduti a terzi o commercializzati;
  5. Possono essere usati per un ammontare pari al valore indicato sul ticket.

Nel caso di ticket emesso in formato cartaceo lo stesso dovrà contenere all’interno alcuni elementi identificativi, quali:

  1. Codice fiscale, del datore di lavoro e della società che ha emesso il buono;
  2. Valore “facciale” e termine ultimo di utilizzo;
  3. Spazio per inserire la data di utilizzo nonché la firma;
  4. La seguente dicitura “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato sole se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.

In alternativa, come detto in precedenza, il ticket restaurant può essere emesso in formato elettronico. Il buono pasto elettrico dovrà seguire le seguenti regole:

  1. Somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere effettuate dietro la presentazione di ticket codificati con i dati anagrafici dei dipendenti;
  2. I dati inseriti all’interno del ticket elettronico possono essere utilizzati solo per una prestazione al giorno;
  3. Non è possibile usare i buoni per ottenere denaro o beni che non siano quelli previsti dalla normativa vigente;
  4. Non è possibile ritardare la somministrazione di beni o bevande qualora il buono non venga utilizzato;
  5. I terminali elettronici utilizzati per riconoscere il buono pasto elettronico registrano l’utilizzatore e la data in cui gli stessi hanno fruito del servizio.