Certificato medico per infortuni e malattia, novità 2016

Dal 22 marzo 2016 l’INAIL ha pubblicato le istruzioni per la presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs act. Assentarsi dal lavoro per malattia comporta, per il lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti che vanno dalla certificazione medica alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita. Vediamo, in questa guida comeche un lavoratore dipendente deve comportarsi qualora si assenti dal posto di lavoro per infortunio o malattia e se il certificato medico deve essere spedito pure al datore di lavoro.

Novità 2016: certificato medico per infortuni e malattia

Con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act, l‘INAIL ha pubblicato le nuove istruzioni per la presentazione del certificato medico per malattia ed infortuni che comportano l’assenza del lavoratore dipendente dal posto di lavoro. Se il precedente dettato normativo richiedeva di inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni e di malattia entro cinque giorni da quello in cui ne aveva notizia, ora con la riforma del 2016 cambiano le regole e gli obblighi previsti a capo del datore di lavoro.

Il certificato medico deve essere predisposto dal medico o dalla struttura sanitaria che presta l’assistenza al lavoratore infortunato sul posto di lavoro o affetto da malattia e viene trasmesso, contestualmente, all’INAIL con le modalità telematiche previste dalla circolare 10/2016. La compilazione del certificato medico ed il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive al momento di assistenza sanitaria prestata dalla struttura sanitaria e/o dal medico.

Per quanto concerne il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico, deve comunque indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia, che vengono resi disponibili dallo stesso Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Il datore di lavoro può accedere alla relativa documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.

Permane la stessa disciplina in merito agli obblighi del lavoratore dipendente, che deve inoltrare l’avviso al datore di lavoro in merito all’evento che gli ha provocato infortunio, anche di lieve entità, e provveda a denunciare la malattia entro 15 giorni dalla sua manifestazione, onde vedersi decaduta la possibilità di farlo. Il lavoratore dipendente deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di emissione ed i giorni di prognosi e di degenza.

L’INAIL mette a disposizione sul portale online i seguenti servizi per l’utenza:

  • servizio per l’inoltro dei certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture sanitarie,
  • “pacchetto” di certificati medici per la consultazione da parte di datori di lavoro.