Il Jobs Act e demansionamento: le novità normative

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” sono questi alcuni “stralci” della Costituzione italiana che deve tutelare i diritti di ogni lavoratore. Non dimentichiamoli: ecco un’utile guida che vede il focus sul demansionamento del lavoratore dipendente alla luce degli interventi normativi del Jobs Act.

Il Demansionamento: la dequalificazione professionale

Con l’approvazione degli ultimi 4 decreti attuativi della riforma del lavoro “Jobs Act” è stato introdotto il cosiddetto demansionamento. In sostanza, il dipendente non può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto: l’obiettivo dell’introduzione del suddetto divieto vuole evitare di ledere la professionalità acquisita dallo stesso dipendente. In assenza di un’indicazione precisa, al momento dell’assunzione, da parte del datore di lavoro circa la qualifica professionale da assegnare al lavoratore, si deve fare riferimento alle mansioni che sono svolte dal lavoratore in maniera continuativa. Il demansionamento può essere disposto qualora intervengano le seguenti eccezioni:

  • una modifica degli assetti organizzativi aziendali tale da pesare sulla posizione del lavoratore;
  • casistiche previste dai contratti collettivi.

Il Jobs Act con gli ultimi interventi normativi ha reso possibile modificare la categoria in caso di rilevante interesse del lavoratore, come conservazione dell’occupazione, acquisizione di una diversa professionalità o miglioramento delle condizioni di vita professionale. Maggiore flessibilità e libertà per l’azienda di modificare unilateralmente le mansioni di lavoro dei propri dipendenti: con i decreti attuativi del Job Act approvati dal Governo è cambiata radicalmente la disciplina contenuta nel codice civile e nello Statuto dei lavoratori

Oggi il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni diverse da quelle stabilite in contratto, purché le nuove siano equivalenti a quelle svolte in precedenza. Una mansione è equivalente quando

  • la nuova mansione sia ricompresa nello stesso livello di inquadramento contrattuale di quella svolta in precedenza in maniera continuativa e concreta,
  • tale modifica della mansione non sia penalizzante sotto il profilo della carriera.

Nel primo caso, quello relativo alla modifica degli assetti organizzativi aziendali, il datore, unilateralmente, può assegnare al dipendente mansioni riconducibili al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore fermi restando il livello stesso e lo stipendio base; nel secondo caso relativo alle ipotesi previste nei contratti collettivi, la legge non specifica se il livello degli accordi deve essere nazionale, e quindi sembra possibile un intervento della contrattazione di secondo livello.

Demansionamento: procedura

Il mutamento delle mansioni al dipendente deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. Non è richiesta l’indicazione scritta delle motivazioni, e pertanto la mancanza di tale elemento non comporta la nullità dell’atto; appare, comunque, consigliabile formalizzare per iscritto la motivazione organizzativa sottesa al cambio di mansioni.
Inoltre, il datore deve prevedere una formazione in azienda circa le nuove mansioni quando ciò sia necessario dalla natura delle stesse, pena il risarcimento del danno.