I beni che né Equitalia, né gli altri creditori possono pignorare

Vedersi pignorare un bene non è certo una circostanza piacevole. Per evitarlo, occorrono precisione e puntualità nel pagamento del debito contratto. Volente o nolente, un finanziamento è un impegno, e come tale va rispettato. Il rischio, altrimenti, è proprio l’esecuzione forzata. In tale maniera, il creditore fa valere i propri diritti sul debitore e si impossessa dei beni di sua proprietà. Ma esattamente cosa può essere espropriato? Analizziamo i possibili scenari in questo articolo, non prima di aver definito con chiarezza la misteriosa e temuta figura del creditore.

Creditore privato o Equitalia?

Quando parliamo di soggetti privati che funzionano da creditori ci stiamo riferendo a banche e fornitori. Discorso a parte per Equitalia, l’agente di riscossione delle entrate dello stato o di enti pubblici e istituti di credito. Il suo potere sui beni di proprietà del debitore è piuttosto forte, ma altrettanto significative sono le norme che è chiamata a rispettare.

Come agisce Equitalia?

Equitalia riceve dai suoi enti creditori una lista di debitori, con tanto di informazioni sull’ammontare del loro debito. Il passo successivo è rendere noto al contribuente la somma da versare, tramite l’invio di una cartella di pagamento. Se entro 60 giorni dalla notifica il debitore non provvede al saldo, dovrà farsi carico di un rincaro degli interessi (8% del capitale riscosso), che in questo caso spettano proprio a Equitalia per il recupero coattivo del debito.

Equitalia può valersi di ben tre strumenti per l’adempimento degli obblighi del debitore. Elenchiamoli in ordine crescente di gravità.

  • Fermo amministrativo. Con tale misura si procede al blocco dei veicoli di cui il debitore è intestatario o addirittura alla loro confisca.
  • Ipoteca. Si applica per debiti superiori ai 20.000 euro e si corona con la vendita dell’immobile qualora l’insolvenza si protragga oltre i 30 giorni disponibili per saldare il debito.
  • Pignoramento. Un vero esproprio forzato finalizzato alla riscossione effettiva dell’importo in sospeso.

Come anticipato, in questa guida ci soffermeremo sullo scenario del pignoramento. Scopriamo allora in che casi non può assolutamente verificarsi.

I beni che non si possono pignorare

La prima casa

Le condizioni che escludono il pignoramento sono le seguenti:

  • La casa non rientra nella categoria dei beni di lusso.
  • Si tratta dell’unico immobile posseduto dal debitore.
  • Ha scopo abitativo e viene adibita a residenza principale del debitore.

Attenzione quando il debito supera i 20.000 euro. In questo caso, infatti, l’immobile è sottoscrivibile a ipoteca.

In assenza delle tre escludenti, l’immobile viene venduto all’asta.

Lo stipendio

La normativa stabilisce dei criteri di riferimento.

  • Per stipendi inferiori a 2.500 euro al mese: non se ne può pignorare più di un decimo.
  • Per stipendi compresi tra 2.5001 euro e 5.000 euro: non se ne può pignorare più di un settimo.
  • Per stipendi superiori a 5.001 euro: non se ne può pignorare più di un quinto.

La pensione

Il pignoramento è vietato quando la pensione percepita è inferiore al minimo vitale. Il minimo vitale si calcola con la somma tra l’importo corrispondente all’assegno sociale attualmente erogato e la metà dello stesso. Per intenderci meglio: l’importo dell’assegno sociale per il 2017 è pari a 448 euro. Di conseguenza il minimo vitale sarà pari a 448 + (448 : 2) = 448 + 224 = 672  .

Il conto corrente

L’unico limite per Equitalia è che non può prelevare l’ultimo accredito su conto corrente della pensione o dello stipendio.

Beni mobili

Godono di una tutela speciale da parte dello stato, che li esclude dai beni passibili di pignoramento per il loro ruolo essenziale nella vita quotidiana del cittadino. Stiamo parlando di beni definiti “impignorabili”, come letti, tavoli, sedie, armadi, frigorifero, stufa, fornelli, lavatrice, utensili di cucina, cassettoni.

Beni aziendali

Seppure sia un’ipotesi difficilmente realizzabile, è opportuno farne menzione. I beni di attività professionali e imprenditoriali possono essere pignorati soltanto per un quinto del loro valore totale.