Mutuo cointestato e separazione dei coniugi: chi è tenuto a pagare il mutuo cointestato se i coniugi si separano? Le varie ipotesi

Per l’acquisto di una casa, fornire agli istituti di credito un doppio reddito come garanzia per il mutuo rende molto più semplice ottenere il finanziamento. Il mutuo cointestato, anche per questo motivo, rappresenta sempre più la soluzione scelta da molte coppie, ma in caso di separazione dei coniugi è bene sapere che gli istituti di credito, essendo soggetti estranei al verbale di separazione, se si verificasse il mancato pagamento delle rate, ad esempio da parte del marito, potrebbero agire anche nei confronti della moglie assegnataria, in quanto pur sempre cointestataria del mutuo a suo tempo stipulato. Dunque, se per diverse ragioni, uno dei coniugi intendesse svincolarsi dal contratto di mutuo senza gravare sulle finanze del partner, oppure se entrambi decidessero di mantenere la proprietà della casa, ad esempio per lasciarla in eredità ai figli, è opportuno sapere che si possono adottare diversi soluzioni in linea con le proprie esigenze.

Vendita dell’immobile

La vendita della casa, con la conseguente estinzione del mutuo, rappresenta la soluzione più drastica ma anche la più perseguita. Il vantaggio consiste nella completa cancellazione del mutuo, ma di fatto bisogna essere disposti a rinunciare alla casa e, nel caso siano presenti dei figli, potrebbe non essere la soluzione migliore per i disagi che si verrebbero a creare.

Detrazione della rata del mutuo dall’assegno di mantenimento

Se il coniuge non assegnatario della casa decide di continuare a pagare la propria quota, può detrarre l’importo della rata del mutuo dall’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge, come previsto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., 25.6.10, n. 15333, cit). Questa soluzione, però, deve essere espressamente menzionata nell’accordo consensuale di separazione. I limiti consistono nel fatto che il coniuge non assegnatario della casa rimane comunque cointestatario del mutuo, dunque non esce dal contratto stipulato con l’istituto di credito; inoltre in caso di inadempimento, la banca potrebbe esigere il pagamento dell’ammontare complessivo della rata anche da parte del coniuge assegnatario, poiché risulta pur sempre cointestatario del mutuo.

Estinzione del mutuo da parte di entrambi i coniugi

Se le rate residue da corrispondere all’istituto di credito che ha emesso il mutuo sono poche e i coniugi vogliono lasciare in eredità la casa ai figli, questa potrebbe essere la scelta migliore. Il limite di questa soluzione consiste nel fatto che il mutuo può implicare una penale di estinzione anticipata. Dunque, in questo caso, se ci sono dei figli a cui lasciare la casa in eredità, può essere vantaggioso accordarsi e continuare a pagare entrambi la rata corrisposta e, una volta estinto il muto, lasciare la proprietà della casa ai figli.

Uscita di uno dei coniugi dal mutuo

Se uno dei due intestatari decidesse di uscire dal contratto di mutuo cedendo la propria quota di proprietà all’altro coniuge, dovrà tenere presente che tale soluzione comporta il coinvolgimento dell’istituto di credito, il quale potrebbe negare il proprio assenso se le garanzie fornite dal coniuge che rimarrebbe a pagare il mutuo non fossero sufficienti. Se la banca accetta, le rate residue verranno saldate da chi si accolla il mutuo, il quale di fatto diventa l’unico proprietario della casa.

Surrogazione o portabilità del mutuo

La surrogazione o portabilità, cioè il passaggio del mutuo ad un altro istituto di credito, comporta la cancellazione dell’originaria ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e la modifica del contratto stipulato da entrambi i coniugi. Se si opta per questa soluzione, gli originari tassi d’interesse potrebbero variare; inoltre, bisogna sostenere le relative spese notarili, i costi accessori della banca, le spese per l’iscrizione di una nuova ipoteca volontaria a garanzia del nuovo mutuo, l’assicurazione sul mutuo che si decida di stipulare, nonché anche l’eventuale penale per la sua estinzione anticipata.