La moratoria sui mutui: tipologie di sospensione

La moratoria sui mutui è entrata in vigore a febbraio 2010 e consente di sospendere il pagamento delle rate del prestito per un intervallo temporale di 12 mesi: questa previsione normativa ha consentito alle famiglie e agli imprenditori di equilibrare la propria situazione economica e finanziaria in un periodo di congiuntura economica non favorevole e piuttosto negativo. L’ABI, acronimo di Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di Consumatori hanno sancito che i soggetti e le famiglie, in possesso di determinati requisiti economici, possono richiedere al soggetto mutuante (istituto di credito o società finanziaria) la sospensione o la dilazione dei rimborsi rateali, la moratoria sui mutui.

I soggetti erogatori dei mutui (soggetto mutuate) si riserva di decidere se accogliere o meno questa richiesta: in effetti, quando entrò in vigore nel 2010 il 90% delle richieste di dilazione ebbe molto successo e ciò consentì a parecchi nuclei familiari di riportare allo status quo la propria situazione finanziaria e di avere un intervallo più o meno lungo di tranquillità per riprendere il regolare adempimento nei pagamenti rateali del mutuo ipotecario sottoscritto. Vediamo in questa guida di cosa si tratta la moratoria sui mutui e quali oneri economici comportano alle famiglie che ne fanno richiesta.

Sospensione delle rate del mutuo ipotecario: chi può richiederla e decisione del soggetto mutuante

Ogni istituto di credito o società finanziaria, valutata la domanda di richiesta della sospensione dei pagamenti rateali ed il possesso di determinati requisiti economici, può sancire e decidere in merito al fatto di poter concedere il beneficio dell’interruzione temporanea delle rate di rimborso del mutuo ipotecario ai clienti, venendosi così ad adeguare a quanto fissato dall’accordo ABI- Associazioni di Consumatori. La moratoria sui mutui rientra nel “Piano Famiglie” che consente di venire in aiuto alle famiglie attraverso strumenti di supporto e di sostenibilità finanziaria in un periodo di crisi e di recessione economica. In linea con questo pacchetto di aiuti alle famiglie italiane è l’emanazione del “Bonus Bebè” per i neonati nel triennio 2015/2017, l’erogazione di “buoni acquisto” per i nuclei familiari numerosi e con un reddito ISEE inferiore agli 8.500 euro all’anno.

Nel comparto mortgage è stato emanato il “Fondo mutui prima casa“: esso è uno strumento di garanzia statale di metà quota capitale sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza energetica di immobili edificati in Italia.

Moratoria mutui: tipologie di sospensione delle rate

La moratoria sui mutui prevede due tipologie di sospensione:

  • la sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo per 12 mesi, con il solo rimborso della quota interessi;
  • la sospensione dell’intera rata.

Per quanto concerne la prima tipologia di sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo, è bene capire e spiegare come è composta la rata di restituzione del mutuo. Essa, infatti, è costituita da una “quota capitale” e da una “quota interessi”: la quota capitale è la somma che viene effettivamente concessa dall’istituto di credito che rimane invariata per tutta la durata del mutuo, alla quale si devono computare gli interessi che costituiscono il business della banca per averci concesso il mutuo. La quota capitale della rata mensile è l’imputazione periodica del capitale erogato dall’istituto bancario senza degli interessi che costituiscono la “rata di rimborso“. Tale rata di restituzione deve essere corrisposta nei tempi e nelle modalità sancite dal contratto di mutuo e può essere a cadenza mensile, trimestrale o semestrale.

Gli interessi sono calcolati sull’importo erogato dalla banca e costituiscono il guadagno dell’istituto di credito ed onere economico per il soggetto sottoscrittore. La quota interessi è l’imputazione periodica degli interessi maturati sul mutuo ipotecario in un determinato arco di temporale. Con l’entrata in vigore nel 2010 della moratoria sui mutui ipotecari, le famiglie italiane ottengono la sospensione del pagamento della quota capitale per i contratti di credito al consumo aventi una durata superiore ai 24 mesi e per contratti di mutuo ipotecario contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

Per quanto concerne la sospensione dell’intera rata, se era prevista per la moratoria del 2010, attualmente non è possibile richiederla: consisteva nella totale sospensione del pagamento della rata del mutuo (sia per la quota capitale che per quella concernente gli interessi), per un periodo massimo di 12 mesi. Ovviamente, il piano di ammortamento del mutuo si allungava rispetto a quello sancito all’inizio della sottoscrizione del mutuo, causando un accumulo degli interessi non pagati oltre la quota capitale da restituire. La sospensione dell’intera rata non era di certo un’opzione gradita dalle banche; inoltre, era una scelta opportuna solo nel caso di un’immediata ripresa della propria condizione finanziaria, dato che alla scadenza della moratoria si avevano maggiori oneri economici da sostenere.