In un contesto economico in profonda crisi economica ed occupazionale, diventa sempre più difficile per le famiglie italiane poter accedere al credito al consumo e poter sottoscrivere un contratto di mutuo per finanziare l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo. Specie, per tutti coloro che sono giovani coppie e famiglie con un’età inferiore ai 35 anni e che sono assunti con contratti di lavoro precari, a collaborazione o a tempo determinato, l’acquistare e realizzare il sogno di mettere su casa è divenuto un miraggio quasi irrealizzabile in queste condizioni di mercato del lavoro. Un contesto assai critico ed allarmante che ha costretto le Autorità e le Istituzioni ad intervenire per “sostenere” la domanda dei mutui subprime che ha risentito di un calo nelle richieste, dinanzi ad un mercato immobiliare in profonda crisi stagnazione ed un’offerta commerciale da parte degli intermediari creditizi abbastanza evoluta e completa di prodotti customizzabili. Un’offerta creditizia e commerciale che, spesso e volentieri, supera di gran lunga la domanda, piuttoso esigua di quanti potenzialmente hanno l’intenzione di accendere un mutuo ipotecario o non presentano la richiesta dal timore di vedersi la domanda rigettata, per mancanza di garanzie solide richieste da banche e società creditizie. Dinanzi a questa “schizofrenia creditizia”, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, è stato istituto il Fondo di solidarietà istituito dallo Stato, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007.
MEF: Fondo di solidarietà per mutui ipotecari
Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficienza energetica della casa di abitazione, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, con la previsione di poter sospendere fino a 18 mesi il pagamento delle rate sul mutuo ipotecario. Questa previsione e strumento approntato dallo Stato è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il recepimento della Legge n. 244 del 24/12/2007 che ha consentito la possibilità, per i titolari di un mutuo acceso per l’acquisto della prima casa di residenza, di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni gravi, di urgenza e di sopravvenuta temporanea difficoltà economica.
Il Fondo di solidarietà, rifinanziato con il recepimento del Decreto “Salva Italia”, interverrebbe nel sostenimento dei costi ed oneri relativi alla sola quota interessi maturati sul debito residuo e non interverrebbe, invece, a copertura della quota capitale che deve essere comunque restituita durante la fase di sospensione. Il Fondo di solidarietà ripaga al soggetto mutuante il saggio di interesse applicato sul mutuo con esclusione della componente “spread ” e consente la sospensione, fino a 18 mesi, della restituzione dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Fondo di solidarietà dei mutui ipotecari: requisiti per accedervi
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecaria è concessa solo per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, il cui soggetto contraente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. Inoltre, la possibilità di beneficiare della sospensione di 18 mesi è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, che colpiscano il soggetto mutuatario:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- premorienza o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.