Con la Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 246) è stata definita la nuova moratoria sui prestititi e mutui per il biennio 2015-2017: secondo quanto siglato da Abi e le associazioni dei consumatori sono convenute alla decisione che i soggetti e le famiglie, in possesso di determinati requisiti economici, possono richiedere al soggetto mutuante (istituto di credito o società finanziaria) la sospensione o la dilazione dei rimborsi rateali, la moratoria sui mutui. In pratica questo strumento diviene una misura complementare al Fondo di solidarietà già in vigore dal 2013, gestito dal Ministero dell’Economia e Consap, nato con lo stesso scopo, cioè permettere la sospensione delle rate per chi si trovi in difficoltà. Un Fondo che ha già ricevuto circa 23mila richieste. I soggetti mutuati si riservano di decidere se accogliere o meno questa richiesta: in effetti, quando entrò in vigore nel 2010 il 90% delle richieste di dilazione ebbe molto successo e ciò consentì a parecchi nuclei familiari di riportare allo status quo la propria situazione finanziaria e di avere un intervallo più o meno lungo di tranquillità per riprendere il regolare adempimento nei pagamenti rateali dei prestiti contratti.
Sospendere le rate del mutuo: i requisiti e le condizioni
In un’epoca di crisi economica e di instabilità occupazionale, sempre più spesso le famiglie italiane si trovano in uno stato di insicurezza e di necessità, problemi legati al lavoro, alle spese e tasse che gravitano ed opprimono inevitabilmente le tasche degli italiani. Se poi si ha da onorare il caro mutuo che si è contratto per pagare la casa di abitazione, non poche difficoltà andranno ad incidere sul bilancio familiare; tuttavia, secondo quanto protocollato e siglato tra Abi ed Associazioni dei consumatori (Acu – Adiconsum – Adoc – Cittadinanzattiva – Confconsumatori – Lega Consumatori – Movimento Consumatori – Movimento difesa del cittadino – Unione nazionale consumatori), chi ha contratto un prestito di qualsiasi durata (breve e medio-lungo termine) può sospendere il rimborso delle rate (solo per la quota capitale) per un massimo di 12 mesi, e per una sola volta, continuando a pagare quella concernente gli interessi. Questo non comporta commissioni né interessi di mora. Alla scadenza del periodo, il piano d’ammortamento riprenderà con il conseguente allungamento della durata del prestito.
Si può accedere alla moratoria o sospensione pagamento rate mutuo nei casi in cui il soggetto contraente del prestito sia colpito dalla perdita del posto di lavoro, dalla morte o infortunio grave, o anche solo se si è sopraggiunta una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro a causa della crisi, per almeno 30 giorni consecutivi e vale anche per coloro ai quali il datore di lavoro abbia chiesto l’ammissione ad ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità, o anche contratti di solidarietà. Tutte queste casistiche andranno dimostrate con documenti forniti dall’impresa e valutate ad hoc.
Per poter presentare la domanda concernente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo o del prestito, è necessario che il finanziamento in corso presenti alcune caratteristiche qui di seguito sintetizzabili:
- ritardi nel pagamento delle rate non superiori ai 3 mesi
- il pagamento delle rate non deve essere stato sospeso in precedenza
- il finanziamento non deve essere senza copertura assicurativa
- non vi siano cessioni del quinto
- non riguardino carte di credito revolving
- non si benefici di agevolazioni pubbliche.
Un qualunque soggetto che abbia contratto un prestito di medio-lungo termine che si trovi in una delle situazioni di urgenza e di difficoltà economica, come quelle sopra citate, può presentare la richiesta di sospensione direttamente alla banca o altro soggetto mutuante, che si impegna a rispondere con un parere positivo o negativo entro 20 giorni lavorativi. C’è tempo fino al 31 dicembre 2017, dunque questa misura di sostegno avrà effetti anche per l’anno 2018.
Chi in passato ha già goduto di un periodo di sospensione, ha poche probabilità di ottenerne un altro: può accedere a questa moratoria solo se sono trascorsi almeno 24 mesi dall’avvio dell’istruttoria precedente e soltanto fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di non rimborso delle rate. Sono esclusi anche i soggetti mutuatari che abbiano maturato un ritardo nel pagamento delle rate superiore ai 90 giorni, o quelli per cui sia già scattata la decadenza del beneficio del termine. Se il soggetto ammesso alla moratoria è in ritardo di una, due o più rate, queste saranno computate nelle 12 totali, per cui scatta la sospensione.