Sospensione mutuo con Fondo Garanzia: come si richiede

Quando si è in difficoltà con le rate del mutuo, la sospensione potrebbe essere la soluzione ideale. Si tratta di una opzione prevista dal governo italiano attraverso il Fondo di Garanzia, che viene in aiuto dei mutuatari permettendo loro di sostenere le spese restanti del debito contratto. Sappiamo, dopotutto, che un mutuo è un impegno gravoso che vincola per molti anni le finanze di una persona. In quei momenti in cui rispettare le scadenze e sopratutto disporre dell’importo dovuto risulta particolarmente difficile, Fondo Garanzia potrebbe risolvere una situazione altrimenti ardua da affrontare. Scopriamo allora come funziona la sospensione del mutuo, quali sono i requisiti per accedervi e come occorre farne richiesta.

In cosa consiste la sospensione del mutuo con il Fondo Garanzia?

Lo dice la parola stessa: con la sospensione si sospende temporaneamente il pagamento delle rate del mutuo. Il periodo di pausa concesso corrisponderà al tempo necessario al mutuatario per stabilizzare la propria situazione economica. Non potrà però eccedere i 18 mesi.

Così facendo, il piano di ammortamento subisce una dilazione, protraendosi oltre la durata originariamente accordata tra banca e cliente di un periodo di tempo pari a quello della sospensione. Nel frattempo, la banca continuerà a incassare regolarmente le mensilità dovute, proprio grazie al denaro corrisposto dal Fondo Garanzia.

Come si può su fruire del la sospensione del mutuo?

Vediamo ora quali sono le condizioni per poter accedere a tale servizio. I requisiti sono fondamentalmente di tre tipi, ovvero personali, reddituali e immobiliari. Analizziamoli uno a uno.

Requisiti personali

Come anticipato, la sovvenzione sopraggiunge nel momento in cui il titolare del mutuo si trovi in difficoltà economica. Le situazioni che il Fondo riconosce idonee per la richiesta della sospensione sono:

  • Decesso del mutuatario, che lascia ai propri eredi l’onore del mutuo.
  • Perdita del posto di lavoro, con conseguente impossibilità di dimostrare le proprie entrate mensili.
  • Infortunio del mutuatario, che perde l’abilità al lavoro.

In riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo Garanzia ammette la richiesta di sospensione in diversi casi: sia quando il contratto era a tempo indeterminato, sia quando era a tempo determinato o di collaborazione.

Qualunque sia la motivazione che giustifichi la sospensione del mutuo, questa viene concessa solo se l’immobile in questione è la prima casa.

Requisiti reddituali

Il mutuatario deve dichiarare un reddito inferiore ai 30.000 euro l’anno, calculato in base all’ISEE.

Requisiti immobiliari

Per quanto riguarda la situazione relativa all’immobile per cui è stato acceso il mutuo, si applicano le seguenti condizioni:

  • Il capitale erogato con il mutuo non deve superare i 250.000 euro.
  • Il mutuatario deve aver già versato 12 mensilità secondo il piano di ammortamento.

Ma quanto costa sospendere il mutuo?

Nei casi riconosciuti dal Fondo Garanzia, sospendere il mutuo non comporta alcun costo aggiuntivo. Di fatti, gli interessi maturati sul debito residuo nel periodo della sospensione sono coperti interamente dal Fondo. L’unica spesa esclusa dalla copertura sono gli interessi che derivano dallo spread applicato dall’istituto di credito.

Che documenti sono necessari per richiedere la sospensione del mutuo?

La documentazione è un elemento molto importante in qualsiasi procedimento burocratico. In questo caso, occorre presentare all’ente erogatore del finanziamento il modulo di sospensione del mutuo. Il resto della documentazione necessaria verrà inviato direttamente dalla banca alla Consap, ovvero la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che si assicurerà di emettere un verdetto definitivo perché possa avere luogo la richiesta di sospensione.

Quando non viene concessa la sospensione?

Oltre alle condizioni sopracitate, è bene precisare che la sospensione viene concessa solo se il mutuatario vanta una storia creditizia senza macchie. Di conseguenza, saranno esclusi i mutuatari che:

  • Hanno registrato ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni.
  • Non hanno sottoscritto un’assicurazione sulla vita.