L’anatocismo bancario vietato per legge: le sentenze della Cassazione e del Tribunale di Milano del 2015

L’anatocismo bancario è fuorilegge, lo ha decretato e ha posto, una volta per tutte, un colpo secco all’anatocismo delle banche la Corte di Cassazione con la sentenza 6 maggio 2015 n.9127. Il fenomeno dell’anatocismo bancario è una pratica che, fino a poco tempo fa, era utilizzata e “sdoganata” da quasi tutti gli istituti di credito italiani, secondo cui gli interessi debitori del correntista venivano liquidati con frequenza trimestrale, mentre gli interessi creditizi venivano liquidati con cadenza annuale sul conto corrente. Ciò aveva come conseguenza un netto disallineamento nella maturazione degli interessi a debito sul conto: di qui il fenomeno dell’anatocismo, con il computo di interessi su interessi. Se un correntista aveva un conto in rosso per 10.000 euro, l’istituto di credito gli addebitava ogni tre mesi i relativi interessi debitori al tasso del 10%, ovvero circa 250 euro che andavano a gravare subito sul capitale, i successivi interessi debitori venivano computati non più su 10.000 euro ma su 10.250 euro: in tale modo il correntista si trovava a pagare un ammontare di interessi debitori più alto al 31 dicembre di ogni anno.

Anatocismo bancario: tra prassi ed interventi legislativi

In effetti, il divieto dell’anatocismo bancario è sempre stato presente nel nostro ordinamento giuridico, in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile: nonostante ciò, però gli istituti di credito hanno sempre proceduto al computo degli interessi debitori ogni tre mesi venendo a calcolare interessi su interessi, in tale modo il cliente correntista pagava ogni anno un ammontare di interessi più elevato di quanto dovuto. La prassi ed il comportamento messo in atto dalle banche erano nettamente discordanti e ben diverse dal dettato normativo; su questa linea, numerosi interventi, revisioni dottrinali ed interpretative delle norme sono stati messi in atto nel tempo fino alla sentenza “regina” del 6 maggio 2015 n.9127 , la quale ha posto una pietra definitiva sull’anatocismo delle banche.

Tutto è iniziato con l’art. 25 (comma secondo) del Decreto Legislativo n. 342/1999 che, introducendo un novello comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha sancito la possibilità di stabilire, tramite delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di calcolo degli interessi sugli interessi, maturati nello svolgimento dell’attività bancaria, purché venisse rispettata la stessa periodicità nel conteggio dei saldi passivi ed attivi.

In tema di computo degli interessi bancari è intervenuta la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il periodo di decorrenza dell’obbligo degli istituti di credito di riconoscere ai clienti correntisti una stessa periodicità nella liquidazione degli interessi a debito ed a credito sul conto al 31 dicembre di ogni anno. Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva con norma transitoria una sorta “sanatoria” facendo salve le clausole di capitalizzazione degli interessi trimestrali, contenute nei contratti conclusi e sottoscritti prima dell’entrata in vigore del nuovo dettato legislativo. Tale norma transitoria è stata abrogata perchè illegittima per violazione della Costituzione, articolo 77, dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425.

Con la sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si afferma l’illegittimità, anche per il tempo pregresso, degli addebiti bancari per anatocismo bancario: le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 sono sempre state non rispondenti e contrarie al dettato normativo contenuto nell’art. 1283 del Codice civile.

Le clausole anatocistiche sono sempre state accettate non perché i correntisti fossero convinti della loro perfetta rispondenza ai principi dell’ordinamento giuridico, ma perché erano costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari e dal diffuso timore di contraddire le banche.

La Cassazione con sentenza n. 9127/2015 del 6 maggio 2015 è intervenuta in materia di anatocismo bancario sancendo una volta per tutte l’illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

La Suprema Corte, nel dare ragione al titolare di un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, al quale era stato notificato un decreto ingiuntivo dell’importo di oltre un milione di euro, rigetta le argomentazioni sollevate dalla Banca, la quale sosteneva che dovesse ritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che permettono la capitalizzazione annuale, e precisa che è “assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività “, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne’ di necessario bilanciamento con quelli creditori “.

Le ordinanze del 2015 del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha confermato il divieto di anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014: in sintesi, due ordinanze del 25 marzo e del 3 aprile 2015 del Tribunale di Milano hanno affermato che le banche non possono applicare gli interessi sugli interessi ai propri clienti.

Dello stesso orientamento, altre due ordinanze, del 1 ottobre 2015  e del 7 ottobre 2015, dei Tribunali di Milano e Biella, che hanno confermato che le banche non potranno praticare alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica di anatocismo in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori.

Quindi, dal 1° gennaio 2014 nessuna banca può applicare interessi sugli interessi.