Dal 6 febbraio 2016 sono entrati definitivamente in vigore i Decreti Legislativi numero 7 e 8 che hanno modificato sostanzialmente l’ordinamento del Codice Penale italiano, depenalizzando o abrogando molte fattispecie di reato, che vengono ricondotte nel diritto amministrativo e nel diritto civile. Il Decreto Legislativo 7/2016 ha abrogato alcune figure di reato introducendo illeciti amministrativi e civili; il Decreto Legislativo 8 ha previsto una vera e propria depenalizzazione.Vediamo in questa guida i 40 reati depenalizzati, come disciplinati nel nuovo dettato normativo.
Decreto legislativo 7/2016: abrogazione delle fattispecie dei reati
Il Decreto Legislativo 7/2016 ha abrogato alcuni reati precedentemente previsti e disciplinati dal codice penale: si tratta della falsità nella scrittura privata (art. 485 c.p.), della falsità di foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.), dell’ingiuria (art. 594 c.p.), della sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), dell’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o del caso fortuito (art. 647 c.p.).Tali fattispecie di reati sono sostituiti da sanzioni pecuniarie di natura civile, di importo variabile tra i 100 e 8.000 euro e quello compreso tra i 200 e i 12.000 euro. Sono state integrate, modificate e sostituite alcune disposizioni del codice penale.
Decreto Legislativo 8/2016: depenalizzazione
Il Decreto Legislativo 8/2016 è quello che si occupa della depenalizzazione vera e propria: sono depenalizzati tutti i reati sanzionati solo con una pena pecuniaria, quindi con una multa anche se il Legislatore, nelle ipotesi aggravate, preveda per essi la detenzione sola o congiunta a quella pecuniaria. Tali ipotesi aggravate sono fattispecie autonome di reato, salvo che la Legge disponga diversamente.
Importante è sottolineare che non risultano essere stati depenalizzati quei reati penali puniti con l’ammenda pecuniaria, seppur con alcune eccezioni che vanno ravvisate nelle seguenti fattispecie: il reato degli Atti osceni (art. 527, co. 1, c.p.), il reato di Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, co. 1 e 2, c.p.), il reato di Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 528 c.p.), il reato di Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), il reato di Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.) e il reato di Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti da una serie di provvedimenti indicati in allegato al citato Decreto Legislativo, come i reati concernenti l’ambiente, il territorio e il paesaggio, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza pubblica, gli alimenti e le bevande, la proprietà intellettuale e industriale, l’edilizia e l’urbanistica, le armi e gli esplosivi, i giochi d’azzardo e le scommesse, le elezioni e il funzionamento dei partiti.
Altri specifici reati, invece, sono stati oggetto della depenalizzazione: si tratta di alcune fattispecie penali attinenti all’uso di apparecchi radioelettrici privati, alla protezione del diritto d’autore, ai beni oggetto di confische, sequestri o altri atti adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano, ai provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili, ai provvedimenti straordinari per la ripresa economica, alle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Ecco l’elenco sintetico dei 40 reati depenalizzati:
- reati contro la fede pubblica,
- reati contro la moralità e buon costume,
- reati contro la persona,
- reati contro il patrimonio,
- contravvenzioni di polizia,
- reati in materia di stupefacenti,
- reati in materia di previdenza,
- reati in materia di circolazione stradale,
- reati in materia di riciclaggio,
- reati in materia di diritto societario,
- reati in materia di diritto fallimentare,
- reati in materia di assegno bancario,
- interruzione di gravidanza,
- reati in materia di pubblica sicurezza,
- reati in materia di diritto d’autore,
- reati in materia di guerra,
- reati in materia di macchine utensili,
- reati in materia di commercio,
- reati in materia di contrabbando-violazioni doganali.
Con una corposa relazione l’Ufficio del massimario della Suprema Corte ha fornito un inquadramento degli aspetti fondamentali dell’intervento normativo di depenalizzazione, mettendone in luce i risvolti critici.
Il documento esamina tutti gli aspetti della riforma: dall’esclusione di alcuni illeciti dal codice penale, sino alle sanzioni pecuniarie civili introdotte, non trascurando una disamina in merito all’abrogazione della fattispecie di ingiuria e la modifica del reato di danneggiamento. Tra i gli snodi critici: «la coesistenza sistemica tra il fatto ritenuto non più di interesse penale, ma pur sempre sanzionato a livello amministrativo, e quello, in via astratta più grave e quindi ritenuto ancora bisognoso della tipizzazione penale, ma in concreto non punito, ove ritenuto inoffensivo».
Ciò consegue all’adozione di due strumenti (depenalizzazione e tenuità del fatto) finalizzati all’eliminazione dei reati, c.d. bagatellari.