Mancano ancora pochi giorni disponibili per chi dovesse presentare la dichiarazione Iva 2017: con l’introduzione della presentazione in forma autonoma, la scadenza ultima fissata è per il 28 febbraio 2017; per il saldo Iva annuale, invece, la scadenza è fissata per il 16 marzo 2017. Il Decreto Fiscale 193/2016 connesso alla Legge di Stabilità 2017, ha revisionato da quest’anno le date e le modalità di presentazione della varie dichiarazioni. Il modello di dichiarazione annuale Iva/2017 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta 2016 e da quest’anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.
Iva 2017: soggetti che devono presentare il modello Iva
Il modello IVA 2017 può essere utilizzato da persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Iva 2017: modalità di presentazione
La dichiarazione da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Iva 2017: scadenza e termini per presentare il modello
Iva 2017: versamenti e rateazione
Qualora dalla Dichiarazione IVA risulti un saldo IVA a debito, l’importo deve essere versato entro il 16 marzo nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Se il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento indicati dall’articolo 17 del D.P.R 435/2001. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento del saldo annuale IVA 2017 è il seguente: codice tributo 6099 – sezione Erario – periodo di riferimento 0101 – anno di riferimento 2016.
- unica soluzione > versamento del saldo da dichiarazione IVA entro il 16 marzo 2017 senza maggiorazioni;
- versamento del saldo da dichiarazione IVA annuale in un’ unica soluzione entro il 16 aprile, 16 maggio, 30 giugno o 30 luglio 2017 applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di dilazione in funzione della distanza rispetto alla scadenza originaria del 16 marzo 2017;
- versamento del saldo da dichiarazione IVA a rate con le seguenti modalità:
- dal 16 marzo in un massimo di 9 rate;
- dal 16 aprile con maggiorazione dello 0,4% in un massimo di 8 rate;
- dal 16 maggio con maggiorazione dello 0,4% in un massimo di 7 rate;
- dal 30 giugno con maggiorazione dello 0,4% in un massimo di 6 rate;
- dal 30 luglio con doppia maggiorazione dello 0,4% (per effetto dell’ ulteriore maggiorazione per la dilazione da giugno a luglio) in un massimo di 5 rate.