Oggi in un contesto economico mutato e sempre più critico ottenere un prestito dagli istituti di credito o finanziarie è diventato sempre più difficile e spesso le domande di richiesta di ottenimento di un finanziamento sono bocciate perché il soggetto richiedente ha un reddito dimostrabile troppo basso oppure è stato un cattivo pagatore o risulta protestato o il contratto di lavoro con cui è assunto non è confacente per assicurare la sua capacità di produrre reddito stabilmente nel tempo. Per questa serie di motivi i soggetti che erogano i prestiti sempre più spesso richiedono cogentemente il possesso di requisiti economici e sociali, oltre a garanzie che consentano all’istituto di credito o finanziaria di ridurre il rischio di insolvenza nell’onorare l’obbligazione assunta. In sede di richiesta di una tipologia di finanziamento oggi sempre più spesso è richiesta la presenza di una figura di un soggetto garante, un terzo soggetto che diventa responsabile nella restituzione del capitale finanziario erogato laddove il soggetto sottoscrittore e contraente non onorasse correttamente e regolarmente l’obbligazione.
Il garante: requisiti economici affidabili
Per ottenere un prestito finanziario molti istituti di credito o società finanziarie richiedono la presenza di un terzo soggetto garante responsabile nella restituzione del quantum debeatur nel caso in cui il soggetto richiedente e contraente del contratto di finanziamento risultasse inadempiente; in questo caso il soggetto garante dovrebbe farsi carico del rimborso delle rate come piano di ammortamento risultante e sottoscritto in sede di accordo tra le parti qualora il beneficiario del prestito non fosse adempiente.
Per poter rispondere dell’obbligazione pecuniaria assunta, il soggetto garante deve essere un terzo soggetto solido economicamente in possesso di requisiti economici, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e caratteristiche finanziarie e patrimoniali che lo portino ad essere pienamente affidabile nella restituzione del debito. Il soggetto garante al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento diviene un soggetto co-obbligato e per l’accettazione della domanda di richiesta del prestito finanziario è necessario produrre la documentazione non solo del soggetto richiedente ma, pure del soggetto garante: dunque sul contratto di finanziamento viene apposta una seconda firma del soggetto co-obbligato che attesta la presa di responsabilità del terzo soggetto in caso di inadempimento contrattuale del richiedente del prestito.
Obbligo della presenza del soggetto garante: fattispecie contrattuali
Quando si necessita di un terzo soggetto garante si opta nella scelta della fiducia di una persona molto vicina a noi, un parente, un genitore, un fratello o una sorella, un amico/a cara, ma quali sono le fattispecie contrattuali che richiedono la presenza cogente di un co-obbligato per ottenere un prestito finanziario? Cerchiamo di enuclearle:
- il soggetto che richiedere il prestito è un soggetto protestato o un cattivo pagatore che risulta essere segnalato al Crif
- il soggetto richiedente ha un contratto di lavoro che non copre il piano di restituzione del debito contratto (contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza contrattuale inferiore alla durata del finanziamento)
- il soggetto richiedente ha un reddito dimostrabile più esiguo e non soddisfacente ad assicurare il corretto adempimento del capitale finanziario erogato
- il soggetto richiedente vanta già altri finanziamenti in corso o una cessione del quinto con i quali eccede l’importo massimo cedibile pari alla metà dello stipendio netto.
Presenza facoltativa del soggetto co-obbligato nel contratto di finanziamento
Nel caso in cui si voglia ottenere un prestito personale senza necessità di un soggetto garante, per la sottoscrizione del proprio finanziamento si deve optare per la cessione del quinto con la quale è possibile richiedere la detrazione della rata mensile direttamente dal proprio stipendio mensile netto fino a 1/5: da questa operazione il datore di lavoro non può sottrarsi a parte il caso in cui il finanziamento richiesto non corrisponda ad un prestito delega con detrazione fino al 50% dello stipendio al netto. La cessione del quinto consente di richiedere l’importo di cui si ha bisogno dietro la presentazione della busta paga, del contratto di lavoro a tempo indeterminato o del cedolino pensione corredato da un documento d’Identità in corso di validità; per questo questa tipologia di prestito non necessita della presenza di un soggetto co-obbligato dato che la garanzia è rappresentata dall’addebito della rata di rimborso direttamente dalla retribuzione netta mensile.
Il cointestatario del prestito finanziario
Per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e non possono accedere al ricorso del mercato creditizio possono in alternativa optare per una forma di prestito senza necessità di apporre la firma di un soggetto garante; in questo caso si ha la presenza di un cointestatario del prestito, il quale diventa soggetto responsabile della corretta restituzione del capitale erogato con gli stessi diritti e doveri del soggetto richiedente il prestito. E’ come se il cointestatario richiedesse un finanziamento per se stesso. Parimenti al soggetto garante, il cointestatario del prestito finanziario è una figura che incrementa la credibilità e riduce il rischio di insolvenza del finanziamento con il possesso dei seguenti requisiti economici: contratto a tempo indeterminato e immagine da buon pagatore.
Oneri gravanti sul soggetto garante e sul soggetto cointestatario del prestito personale
Il soggetto co-obbligato deve rimborsare il capitale nel caso in cui si verifichino situazioni di inadempimento, garantire la corretta restituzione dell’importo finanziato; inoltre, deve facilitare il soggetto creditore nel recupero delle somme al fine di soddisfarsi mediante espropriazione esecutiva forzata dei propri beni mobili ed immobili. Per esigenze di tutela del soggetto garante viene spesso fissato un limite massimo entro il quale il soggetto creditore può richiedere il rimborso del capitale.
Il cointestatario del prestito personale è il soggetto secondo intestatario del contratto di finanziamento, per cui se uno dei due non adempie la somma dovuta, entrambi risultano insolventi; la sottoscrizione di cointestatario del finanziamento è vincolante per tutta la durata del contratto e non può essere sciolta.