Le carte di credito sono divenute oramai uno strumento di pagamento elettronico assai utilizzato ed in costante crescita, dalla carta bancomat e dal sistema POS, si distingue la carta di credito. Se la prima svolge una mera funzione di trasmissione del denaro, in quanto il regolamento è contestuale alla transazione, la carta di credito dà diritto al suo titolare di ottenere beni o servizi dai fornitori convenzionati, attraverso la sottoscrizione di ordini di pagamento predisposti dall’istituto, ovvero lo scontrino emesso da un’apposita macchina validatrice in dotazione all’esercizio convenzionato. Il pagamento in denaro è dunque posticipato rispetto alla transazione. Anche la carta di credito, come la carta di debito bancomat, consiste in una tessera di plastica riportante il nome del titolare, la sua firma autografa, il numero di codice di identificazione e la data di scadenza. Le fonti normative sulla carta di credito sono nel nostro ordinamento assai scarse. Un accenno alle carte di pagamento si trova nella legge 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva n. 97/7/CE relativa alla protezione del consumatore in materia di contratti a distanza. Rilevante, per quanto concerne la disciplina normativa e giurisprudenziale è la normativa antiusura sui tassi d’interesse applicati che vediamo in dettaglio in questa guida.
Carte di credito: tra prassi operativa e disciplina normativa
Sebbene le carte di credito siano uno strumento elettronico di pagamento molto utilizzato per concludere le transazioni commerciali, tuttavia, le fonti normative sulla carta di credito sono nel nostro ordinamento assai scarse. Un accenno alle carte di pagamento si trova nella legge 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva n. 97/7/CE relativa alla protezione del consumatore in materia di contratti a distanza. La normativa prevede che il consumatore possa effettuare il pagamento mediante carta di credito, ove ciò fosse previsto fra le modalità di pagamento da comunicarsi al consumatore. Ulteriori accenni ai pagamenti effettuati con carta di credito sono contenuti negli artt. 121-128 del Testo Unico Bancario, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive revisioni.
Carte di credito: disciplina del TUB e Legge Antiusura
Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria ha altresì stabilito l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di emissione e gestione di carte di credito riservandolo alle banche, agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dall’ufficio italiano cambi, che abbiano forma di società di capitali, oggetto sociale che consenta di svolgere attività di emissione e gestione di carte di credito, capitale sociale versato di almeno € 516.456,90 e il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e da parte degli esponenti aziendali di professionalità e onorabilità. Le carte di credito, oltre che dalle banche, possono essere emesse anche da società specializzate o da catene di distribuzione commerciale (fidelity card). In quest’ultimo caso la carta di credito può essere utilizzata per il pagamento di acquisti effettuati nei punti vendita della catena di appartenenza. Dato che la carta di credito è, quindi, uno strumento che consente di regolare il pagamento successivamente all’acquisto, il soggetto titolare della carta ed utilizzatore della stessa dovrà al momento del rimborso, optare o per un rimborso in unica soluzione o con rateizzazione. Molte carte di credito possono essere utilizzate sia per pagamenti in una unica soluzione sia rateizzati.
Il cliente può scegliere se pagare ogni mese il saldo totale a interessi zero, oppure diluire il pagamento con un TAEG annuo in media del 20-25%. In questo caso sorge il problema dell’applicazione dei saggi di interesse e della relativa normativa Legge 7 marzo 1996, n.108, la quale prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari creditizi. Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo a Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione dei dati per ciascuna categoria di operazioni (apertura di credito in conto corrente, anticipi, conti commerciali, factoring, leasing, prestiti contro cessione dello stipendio, credito revolving, mutui con garanzia ipotecaria etc.) concerne le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra i dati omogenei al fine ultimo di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati