Per quanto concerne il modo in cui evitare il pignoramento, bisogna anzitutto definire in cosa consiste. Il pignoramento mobiliare prevede il prelievo dei beni presenti in casa del debitore ed è utilizzato solo qualora non vi siano altri beni pignorabili o non se ne conosca la collocazione. Si possono prendere tutti gli oggetti presenti in casa, quindi bisogna dimostrare l’eventuale possesso da parte di altri diversi dal debitore per scongiurarne la presa.
Oggetti impignorabili
Secondo il codice civile non possono essere pignorati gli oggetti sacri del culto religioso, la fede nuziale, la biancheria, i letti, i tavoli da pranzo con le sedie, i guardaroba, i cassettoni, i frigoriferi, le stufe, i fornelli a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina, i vestiti, i cibi ed i combustibili valevoli per un mese, le armi utili per il pubblico servizio adempiuto dal debitore, le decorazioni al valore, gli scritti di famiglia, gli animali domestici. L’automobile, se presente, può essere pignorata.
Come evitare il pignoramento dei beni mobili
Per evitare il pignoramento si possono inserire i beni nel fondo patrimoniale, nel trust o effettuare una donazione anche se il creditore non ha effettuato l’azione revocatoria; tuttavia il creditore si può opporre al debitore anche in questi casi qualora l’atto del debitore sia pregiudizievole per il creditore e sia stato compiuto a titolo gratuito a seguito dell’insorgenza del diritto di credito. Dal canto suo il creditore deve avere un titolo esecutivo e deve aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Anche in caso di donazione l’esecuzione forzata del pignoramento può avvenire nei confronti del nuovo proprietario.
Le vendite per evitare il pignoramento
In caso di vendita dei beni oggetto di pignoramento, è necessario poter esibire una data della scrittura di vendita anteriore al pignoramento stesso. Tuttavia il creditore, esercitando entro cinque anni l’azione revocatoria, può rendere la vendita priva di efficacia. Anche le vendite dei beni mobili iscritti nei registri pubblici trascritte prima del pignoramento, quelle dei beni trasmesse prima del pignoramento, le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o accettate prima del pignoramento da lui stesso, le vendite di mobili anteriori alla data del pignoramento, i crediti estinti prima del pignoramento possono essere opponibili ai creditori.
Pagamento in extremis
Per evitare il pignoramento si può pagare il debito nelle mani dell’ufficiale giudiziario nel giorno in cui si presenta per l’esecuzione forzata, versando il capitale, gli interessi e le spese di procedura; il creditore riceve poi la somma dall’ufficiale giudiziario, che redige un documento di verbale e lo deposita in cancelleria con la prova dell’avvenuto versamento. Se invece si dovessero nascondere i mobili, si configurerebbe il reato di reticenza e pertanto si darebbe l’avvio all’esecuzione forzata del pignoramento.
Pignoramento ed Equitalia
Si può poi evitare il pignoramento della prima casa da parte di Equitalia se il debitore possiede un solo immobile, tale immobile è accatastato ad abitazione civile e non di lusso, il debitore ha stabilito la propria residenza in tale immobile. E’ tuttavia inevitabile che Equitalia iscriva un’ipoteca per un credito superiore a 20000 euro sulla prima casa. Qualora il bene non soddisfi i tre requisiti elencati, Equitalia può pignorarlo e metterlo all’asta se il credito supera i 120000 euro.
Evitare il pignoramento della prima casa
Si può fare lo stesso discorso dei mobili, precedentemente esplicitato, anche per l’intera casa, trascrivendo il pignoramento entro un anno dalla donazione nonostante la titolarità di terzi, oppure esercitando l’azione revocatoria entro 5 anni dalla donazione, od ancora opponendosi all’inserimento nel fondo patrimoniale entro 5 anni dall’annotazione nell’atto di matrimonio, od infine effettuando la revocatoria dell’eventuale vendita con la dimostrazione della mala fede sia del debitore che dell’acquirente della casa.
Annullamento del pignoramento all’asta giudiziaria
Infine, si può sperare che, una volta arrivato all’asta giudiziaria, l’immobile non venga venduto, tramite la sospensione dell’esecuzione e la definitiva estinzione dell’esecuzione, ambedue situazioni legate ad un eccessivo ribasso del prezzo d’asta. Il debitore potrebbe inoltre invocare l’usucapione del bene presso un terzo, che si può opporre al creditore pignorante anche se il pignoramento è già iniziato.