Con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate effettua diverse precisazioni in materia di casse di previdenza, fondi pensioni e credito di imposta a loro riconosciuto. In particolare la Circolare fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di calcolo del credito, anche in presenza di fondi multicomparto, ai requisiti ed alla decorrenza degli investimenti. L’agenzia delle Entrate ha inoltre escluso l’applicazione di sanzioni per indebita fruizione dei crediti di imposta che vengono richiesti nella prima finestra temporale utile (ossia dal 1° marzo al 30 Aprile 2016) tenuto conto della complessità della materia.
Normativa credito di imposta fondo di previdenza
Come disposto dalla vigente normativa il credito di imposta potrà essere concesso alle casse di previdenza qualora abbiano investito i proventi, assoggettati a ritenute e imposte sostitutive, in attività che abbiano carattere finanziario a medio o lungo termine. Nelle suddette attività di natura finanziaria non è necessario che sia investita la somma complessiva a disposizione ed il credito spettante dovrà essere determinato in proporzione alla quota dei redditi investita (al massimo sarà pari differenziale tra vecchia e nuova tassazione e quindi al 6 %). Pertanto su un rendimento pari a mille, la tassazione sarà di 260, il credito massimo agevolabile sarà pari a 60 (qualora vengano investiti tutti i mille) con conseguente credito di imposta pari a 42. Per quanto concerne i fondi pensione il credito di imposta sarà invece parametrato al risultato netto che è maturato, assoggettato ad imposta sostitutiva a condizione che risulti investito in attività di carattere finanziario di medio/lungo termine.
Per quanto concerne i fondi pensione multicomparto, ossia i fondi strutturati in differenti comparti per rischio, , la richiesta dovrà essere presentata a nome del Fondo ed il credito sarà calcolato sulla base degli importi dei titoli confluiti in ogni linea di investimento.
Credito di imposta fondo pensione
L’investimento potrà essere realizzato sia in modalità diretta che sottoscrivendo o acquisendo azioni o obbligazioni di società in maniera indiretta (acquisendo quote di Oicr che investono in tale settore o in società non quotate). In relazione agli investimenti diretti, il credito di imposta viene ammesso qualora l’investimento non sia diretto in società che svolgono prevalentemente elaborazioni o realizzazione di progetti in settori infrastrutturali; l’investimento deve riguardare in particolar modo le infrastrutture.
Al fine di accedere al credito di imposta pertanto Casse di Previdenza e Fondi dovranno verificare il requisito della prevalenza partendo dai dati disponibili per l’investitore medio, e pertanto sul piano formale degli atti di costituzione societari occorrerà verificare i documenti di rendicontazione dell’attività. Nel caso prevalgano investimenti in start up la prevalenza sarà verificata in un periodo successivo.
Per beneficiare del credito di imposta casse previdenziali e fondi complementari dovranno investire in uno dei settori o delle attività puntualmente individuati dal decreto ministeriale del 19 Giugno 2015 (al fine di evitare che l’investimento abbia natura speculativa occorrerà che il capitale sia investito per un periodo minimo di cinque anni).