Ultimissime novità in materia di dichiarazione IVA/2017: ad oggi sabato 25 febbraio la tanto auspicata proroga da parte dei Dottori Commercialisti non ci sarà e non si vedrà neppure l’ombra; l’unica alternativa per il momento è quella di non rinviare la scadenza fissata al 28 febbraio 2017 per presentare la Dichiarazione Iva. Nonostante si possa optare per un cambiamento ed una revisione della data fissata per presentare la dichiarazione Iva, tuttavia sono state aggiunte nelle ultimissime ore delle ulteriori complicazioni, come se già non ce ne fossero abbastanza. Anche se qualcuno spera ancora che l’Agenzia delle Entrate possa fare una comunicazione all’ultimo minuto per prorogare la scadenza, ipotesi non del tutto impossibile, le richieste dei professionisti e delle imprese potrebbero rimanere inesaudite. Affinché la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2017 possa essere prorogata, occorrerebbe un intervento del Ministero dell’Economia oppure dell’Agenzia delle Entrate; nel caso in cui arrivasse da un momento all’altro, sarà nostra premura comunicarlo in maniera tempestiva. Rimanete aggiornati sul nostro sito per ricevere le ultime news in materia di Fisco e Tributi.
Dichiarazione Iva 2017: scadenziario aggiornato (a sabato 25 febbraio 2017)
Eccoci giunti a sabato 25 febbraio 2017 e, nonostante gli auspici dei Dottori Commercialisti e dei professioni specializzati nella compilazione della Dichiarazione Iva 2017, la proroga rimane ancora un sogno lontano e forse irrealizzabile. Ecco lo scadenziario aggiornato all’ultimissimo minuto:
- martedì 28 febbraio 2017 Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali: dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12). Presentazione del Modello Iva esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
- martedì 28 febbraio 2017 Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. In che modo? Attraverso il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Dichiarazione Iva 2017: termini e modalità di presentazione (ultimo aggiornamento 25 febbraio 2017)
In base all’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2016 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017. Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: a) direttamente; b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni); d) tramite società appartenenti al gruppo.