Nuova precisazione in materia di lieve inadempimento nel pagamento delle somme dovute in base agli atti emessi nell’ambito dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 17/E effettua diverse puntualizzazioni in materia di versamenti delle somme dovute dai contribuenti in relazione all’attività accertatrice, a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs n. 159 del 2015 illustrando anche l’istituto del “ lieve inadempimento ” introdotto dall’art. 15 – ter del Dpr 602/73 (d. lgs di revisione della riscossione).
Lieve inadempimento 2016
Come disposto dal comma 3 art. 15 – ter il lieve inadempimento non pregiudica la definizione dell’atto o la rateazione, in caso di ritardi brevi o di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute. Sempre in merito alla tempestività del versamento avremo lieve inadempimento qualora il versamento della prima rata sia effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza. In sostanza la circolare n. 17/E precisa, che ai fini della decorrenza e del computo dei sette giorni vengono applicati:
- L’art. 7, comma 1 del dl n. 70/2011, in base al quale i versamenti e gli inadempimenti che scadono il sabato o in un giorno festivo vengono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L’art. 37, comma 11 bis, del Dl n. 223/2006 in base al quale il termine di scadenza del pagamento ricade comunque nel periodo 1 – 20 agosto (i sette giorni decorrono dal 20 Agosto);
In merito all’entità del versamento avremo lieve inadempimento quando il contribuente effettua il pagamento della prima rata in misura carente, a condizione che non sia superiore al 3 % ed in ogni caso sotto i 10 mila euro. Un lieve inadempimento prevede anche il pagamento delle somme dovute in una unica soluzione.
Lieve inadempimento Agenzia Entrate
Sanzioni previste – In caso di tardivo o carente versamento delle somme ricadente nel campo del “lieve inadempimento” le sanzioni previste sono dettate dall’art. 13 del d. lgs n. 471/1997. Pertanto in caso di versamento tardivo o insufficiente, l’ufficio iscriverà a ruolo le somme dovute, come previsto dal comma 5 dell’art. 15 – ter. Il contribuente potrà evitare l’iscrizione a ruolo versando direttamente le somme dovute a titolo di ravvedimento operoso nei seguenti termini:
- Entro 90 giorni dalla scadenza nel caso di versamento in un’unica soluzione;
- Entro il termine di pagamento della rata successiva, nel caso di versamento rateale;
- Entro 90 giorni dalla scadenza, nel caso in cui sia stata versata l’ultima rata.
La sanzione è ridotta ad un decimo, a un nono o ad un ottavo, a seconda del momento in cui viene effettuata la regolarizzazione (come previsto dall’art. 13 del D. lgs n. 472/97).
Per quanto concerne la conciliazione giudiziale, in base alla modifiche apportate dal d. lgs n. 156/2015, il versamento di quanto dovuto non è rilevante al fine del perfezionamento della conciliazione. In caso di mancato pagamento si applicherà pertanto l’art. 48 – ter del d. lgs n. 546/92, normativa che prevede l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, oltre che la sanzione dell’art. 13 d. lgs n. 471/97 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a tiolo di imposta.