Con le recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione si riapre la possibilità di ottenere un rimborso Irap per alcune categorie di contribuenti, in particolare liberi professionisti e piccoli imprenditori.
Le sentenze che in particolare riguardano tale categorie di contribuenti sono la n. 9451 del 10 maggio 2016 e la n. 7291 del 13 Aprile 2016. La sentenza n. 9451 tratta il caso di un avvocato con un collaboratore con mansioni di segreteria e stabilisce che non è autonomamente organizzato il libero professionista che si avvale di collaboratori che svolgono esclusivamente compiti di segreteria.
La sentenza della Cassazione
La sentenza n. 7291 di Aprile 2016 riguarda invece il caso della cosiddetta medicina di gruppo, ossia della condivisione da parte di più professionisti di spazi comuni, utenze e personale con mansioni di segreteria amministrativa.
In base alla Cassazione qualora i medici di base si organizzino secondo il modello della “medicina di gruppo” non danno comunque luogo alla costituzione di una società. Si avrà pertanto obbligo di pagamento dell’Irap solo nel caso in cui la struttura in questione ecceda il “minimo indispensabile” per effettuare l’esercizio dell’attività stessa.
In base queste recenti sentenze i contribuenti che ricadono in tali fattispecie avranno la possibilità di non effettuare il pagamento Irap oltre alla possibilità di richiedere il rimborso di quanto precedentemente versato ( rimborso irap ).
Per quanto riguarda il rimborso irap già pagata occorrerà naturalmente tener conto dei termini di decadenza previsti dall’ordinamento, termini previsti dall’articolo 38 del Dpr 602/73 (in base a tale disposto legislativo il contribuente avrà la possibilità di presentare rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento dello stesso.
Richiesta di rimborso
Ricordiamo che una volta presentata l’istanza di rimborso irap, l’ufficio valuterà la richiesta e comunicherà al contribuente se il rimborso possa essere accolto o meno. Nel caso in cui l’ufficio non emetti alcun provvedimento di accoglimento o di rifiuto entro 90 giorni dalla richiesta effettuata, si formerà il cosiddetto silenzio – rifiuto, che è possibile impugnare di fronte alla commissione tributaria provinciale come stabilito dal d. lgs n. 546/92.