Rinnovo cessione del quinto, occhio alle voci del conteggio estintivo

Quando si effettua l’estinzione anticipata del debito con la cessione del quinto bisogna prestare attenzione alle voci del conteggio estintivo, perché talvolta potrebbero comportare un rimborso di parte delle quote già versate, come potrebbe essere il caso dell’assicurazione per quell’anno. Certo, l’estinzione anticipata del debito con la cessione del quinto può essere richiesta anche immediatamente appena acceso il prestito, ma si può optare anche per quella parziale, diminuendo l’importo erogato da restituire e l’ammontare della rata mensile; oppure semplicemente eliminando più velocemente il debito ogni volta si abbia una cifra liquida a disposizione da poter spendere.

Voci del conteggio estintivo

Le voci del conteggio estintivo comprendono il totale residuo da rimborsare, gli interessi e gli oneri maturati, le spese legate al ritardo nei pagamenti, il capitale residuo, il compenso a titolo di penale che, se inferiore ad un anno, è pari allo 0,5% dell’importo restituito in anticipo, se superiore ad un anno, è pari all’1% dell’importo. La richiesta va effettuata all’ente con cui si è stipulato il finanziamento, la richiesta può essere fatta tramite Pec o raccomandata con l’indicazione del numero di contratto e dei dati identificativi, allegando il documento d’identità ed il codice fiscale.

Modalità di estinzione anticipata

A seguito della richiesta l’ente deve fornire al richiedente le voci del conteggio estintivo in un documento riepilogativo contenete l’Iban su cui versare l’importo da estinguere, la causale da indicare e la data massima entro cui effettuare il bonifico pena la perdita di validità dello stesso e la necessità di effettuare un nuovo conteggio aggiornato. Ricevuto l’accredito del residuo da parte del cliente, l’ente finanziatore deve emettere una liberatoria in cui conferma di aver ricevuto la somma e di non poter avere più nulla a pretendere dal debitore; viene informato anche il datore di lavoro o l’ente pensionistico di modo da interrompere la trattenuta dello stipendio o della pensione e da chiudere il finanziamento.

Condizioni di estinzione anticipata e simulazione

L’estinzione anticipata del debito con la cessione del quinto può essere fatta non prima che siano trascorsi i due quinti della durata originaria e che sia stato pagato il 40% del piano di ammortamento, nel caso di un prestito di durata superiore ai 5 anni; se invece la durata è inferiore si può anche pensare di rinnovarlo con l’aggiunta di un altro prestito superiore come importo per un periodo di ammortamento pari a 10 anni. E’ possibile inoltre rinnovare un prestito a 5 anni con uno nuovo a 10 anni, stipulando un nuovo contratto che deve essere approvato sempre dall’ente finanziatore con la cessione del quinto. Per calcolare l’ammontare dovuto all’estinzione anticipata del debito con la cessione del quinto si può utilizzare un software online che consente di generare il piano di ammortamento del prestito, sviluppare la tabella dei pagamenti delle rate, mostrare la quota di interessi e quella capitale, ottenendo inoltre il capitale residuo del finanziamento pari all’importo da rendere in caso di estinzione anticipata.

Polizze assicurative da riaccreditare

Bisogna poi stimare il valore delle polizze affiancate alla stipula del prestito, spesso su richiesta dell’ente per via del fatto che l’importo richiesto è maggiore del Tfr maturato, sia nel caso dell’assicurazione vita che di quella rischio impiego o rischio infortunio; sia queste spese che quelle di intermediazione bancaria che le commissioni bancarie fanno parte dei costi del finanziamento, ossia di quelli che si aggiungono agli interessi sul capitale erogato. In ogni caso nelle voci del conteggio estintivo devono essere indicati in maniera trasparente le voci di abbuono e di rimborso imputabili alla mancata fruizione delle polizze assicurative e degli oneri in genere. Anche se le compagnie assicuratrici sono esterne alle società finanziarie è bene che si riceva assistenza su come comportarsi per richiedere il rimborso delle quote di polizza assicurativa non fruite da parte dell’ente finanziatore.