Dichiarazione IVA 2017, ecco come cambia il modello

Ecco tutte le novità in merito al versamento dell’IVA: In data 28 febbraio 2017 scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA annuale per l’anno d’imposta 2016 (IVA/2017). Ecco le più importanti novità in materia dato che, come ricorda, il documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: “la dichiarazione IVA/2017 per l’anno d’imposta 2016, diviene definitivamente autonoma, nel senso che non potrà più, come accaduto fino all’anno d’imposta 2015 essere eventualmente accostata e quindi unificata alla dichiarazione dei redditi, la quale dichiarazione dei redditi, per altro, a partire da quest’anno si chiama appunto: Redditi/2017 essendo caduto definitivamente l’ultimo elemento, la dichiarazione IVA, che faceva in modo che si potesse parlare di “Modello Unico”(cioè di dichiarazione in forma unificata)”. In merito al modello, viene eliminata la comunicazione annuale dei dati IVA e che, in virtù delle novità introdotte dal legislatore, la dichiarazione IVA diventa autonoma, ovvero non è più prevista l’alternativa presentazione in forma unificata con il modello Unico (il quale peraltro da quest’anno, 2017, si chiama Redditi/2017).

Dichiarazione IVA/2017: revisione del modello

La dichiarazione IVA/2017 per l’anno d’imposta 2016, diviene definitivamente autonoma, nel senso che non potrà più, come accaduto fino all’anno d’imposta 2015 essere eventualmente accostata e quindi unificata alla dichiarazione dei redditi, la quale dichiarazione dei redditi, per altro, a partire da quest’anno si chiama appunto: Redditi/2017 essendo caduto definitivamente l’ultimo elemento, la dichiarazione IVA, che faceva in modo che si potesse parlare di “Modello Unico”(cioè di dichiarazione in forma unificata). Le scadenze della dichiarazione IVA, come rimodulate dal DL 193/2016 sono le seguenti: 

  • per l’anno d’imposta 2016 la scadenza di presentazione è prevista per il giorno 28.02.2017;
  • per gli anni d’imposta 2017 e seguenti la scadenza è prevista per il giorno 30.04 di ogni anno successivo a quello d’imposta da dichiarare.

È stata definitivamente eliminata la Comunicazione dati IVA, questa in effetti era già una novità dell’anno d’imposta 2015, tuttavia per il solo anno d’imposta 2015 era possibile evitare la presentazione della Comunicazione Dati IVA presentando entro il 29.02.2016 (il 2016 era bisestile) la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma per l’anno d’imposta 2016. Venendo meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione dati IVA ora l’unico obbligo di febbraio (entro il 28) è la presentazione della dichiarazione IVA/2017 solo in forma autonoma e per tutti i contribuenti obbligati alla sua presentazione.  Le dichiarazioni a favore e a sfavore vedono per la prima volta l’unificazione dei termini di presentazione. Infatti, il contribuente che si rende conto di avere commesso errori od omissioni che generano maggiori crediti o minori debiti IVA (dichiarazione a favore) avranno più tempo per presentare la dichiarazione integrativa a correzione di quella originaria, tramite l’equiparazione, ad opera sempre del DL 193/2016 del termine di presentazione che non è più entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo, ma è stato equiparato a quello di presentazione della dichiarazione a sfavore, cioè entro il 31.12. del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria.

Il modello presenta modifiche rilevanti quali:

  • Frontespizio (nel quale è assente la casella relativa alla “Dichiarazione integrativa a favore”);
  • Quadro VE, nel quale sono introdotti i righi da utilizzare per le nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota IVA ridotta del 5%; nel rigo VE35 la modulistica si adegua alle nuove fattispecie di reverse charge;
  • Quadro VF, nel quale sono introdotti i righi da utilizzare per le nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota IVA ridotta del 5%;
  • Quadro VI, ove è eliminato dalla modulistica il campo 3 utilizzabile, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per indicare il numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale;
  • Quadro VN, collegato alle novità del D.L. 193/2016. In particolare il quadro VN deve essere compilato dai contribuenti che hanno presentato nel 2016 una o più dichiarazione integrativa “a favore” oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria. Il maggior debito/minor credito scaturente da detta ultima dichiarazione integrativa dovrà essere riportato: nel nuovo rigo VL11 o nel nuovo rigo VW30 nel caso di liquidazione di IVA di gruppo;
  • Quadro VX ove, nel campo 4, è stato inserito il nuovo codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato nel 2016 operazioni soggette a reverse charge e dove, nel campo 7, è stato inserito il nuovo codice 4 utilizzabile dai soggetti che hanno aderito al regime collaborativo previsto dal D.Lgs. n. 128/2015;
  • Quadro VO, dove sono inseriti i nuovi righi VO11, VO33 e VO34.