Dichiarazione redditi 2017, scadenze per presentazione e pagamenti, novità detrazioni Irpef

Ecco pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le novità sulla Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2017: ecco le novità e le scadenze per la presentazione ed i pagamenti. Il Modello 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o la Carta nazionale dei servizi oppure tramite SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale). Vediamo in questa guida quali sono le novità più rilevanti in materia di Dichiarazione dei redditi e di detrazioni Irpef per il corrente anno 2017.

Dichiarazione dei Redditi 730/2017: chi può presentarlo

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2016 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2017 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Dichiarazione redditi 730/2017: scadenze e pagamenti

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello Redditi Persone Fisiche 2017 deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati. Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2017 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2017 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello  REDDITI (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo dal  30 giugno al 31 luglio 2017 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.