Assicurazione vita e rischio impiego nella cessione del quinto

Quando si parla di polizze a tutela del credito, subito nella mente del consumatore del credito, deve scattare che ci sia facoltà e non obbligatorietà nell’abbinare il contratto assicurativo a supporto del prestito, del mutuo o della cessione del quinto (ramo 14 del Codice delle assicurazioni private e di interesse collettivo). La sottoscrizione della polizza assicurativa a tutela del credito oggi deve essere posta come una sorta di conditio sine qua non e caldeggia offrire al sottoscrittore della cessione del quinto o del prestito una copertura assicurativa che costituisca un segmento fortemente appetibile per gli operatori creditizi operanti nell’intermediazione. Prima di analizzare in dettaglio le due polizze assicurative predilette ed in abbinamento alla cessione del quinto, per completezza della materia è fondamentale richiamare le nozioni che sono alla base della cessione del quinto.

Cessione del quinto dello stipendio: nozioni “chiave”

La cessione del quinto appartiene alle forme di prestito personale non finalizzato che permettono di vedersi erogato un importo di denaro liquido in tempi brevissimi senza dover giustificare la finalità del capitale erogato che può essere concesso fino ad un massimo di 60.000 euro con saggio di interesse fisso. Comodamente e con assoluta rapidità le rate di rimborso sono trattenute mensilmente sullo stipendio senza che il soggetto contraente debba pagare ogni mese le rate con i bollettini postali. Mediante la detrazione automatica mensile sullo stipendio questa tipologia di prestito è adatta anche per coloro che sono segnalati come protestati o cattivi pagatori dato che la garanzia è rappresentata proprio dalla trattenuta mensile praticata dal datore di lavoro sullo stipendio del dipendente per onorare il debito all’istituto bancario o società finanziaria erogante.

Ci si può avvalere con facilità e velocità di questa forma di prestito disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895: inoltre, la cessione del quinto è accettata anche a coloro che hanno subito un pignoramento, in tale caso è possibile eseguire un consolidamento dei debiti ed accorpare tutte le rate in un’unica con scadenza unica e mensile.

Polizza assicurativa Vita a supporto della cessione del quinto dello stipendio

Le novità introdotte dal Regolamento Ivass 35/2010 e dal Decreto Crescita bis del 2012 per le polizze vita connesse a mutui e finanziamenti consentono di porre in evidenza la funzione previdenziale delle stesse ovvero quello di permettere al soggetto assicurato di costituirsi una disponibilità economica da utilizzare nel futuro ed una funzione di protezione da una situazione grave, un evento negativo come il verificarsi della premorienza del sottoscrittore, che possano minare e destabilizzare dal punto di vista finanziario l’equilibrio della famiglia del contraente della cessione del quinto, specie nel caso di decesso dell’unico produttore di reddito. Vediamo nell’ambito delle polizze Vita quali tipologie esistono e quali possono essere abbinate al contratto di cessione del quinto.

Si possono individuare principalmente tre tipi di polizza vita:

A) Polizze vita miste: questo tipo di polizze prevedono la liquidazione di un capitale al beneficiario sia in caso di morte dell’assicurato che in caso di vita dello stesso; nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’assicurato fosse in vita, il capitale previsto può essere versato da parte della compagnia assicurativa o in un’unica soluzione o come rendita vitalizia.

B) Polizze vita caso Vita: questo tipo di polizze sono caratterizzate dal fatto che alla loro scadenza viene versato al beneficiario un capitale o una pensione integrativa. In questo caso l’assicurazione non prevede alcuna copertura in caso di morte dell’assicurato, ma se ciò dovesse accadere nel corso di validità della polizza, agli eredi del defunto verrà erogato il cumulo dei premi versati fino al decesso dell’assicurato, rivalutato a seconda del rendimento ottenuto grazie alla gestione del patrimonio operata da parte della compagnia assicurativa.

C) Polizze Vita Caso Morte: questo tipo di polizze assicurano la liquidazione di un capitale al beneficiario indicato in polizza in caso di morte dell’assicurato e pertanto non prevedono alcun versamento da parte della Compagnia nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’assicurato sia in vita.

La polizza per il rischio impiego

I prestiti tramite cessione del quinto spesso includono nel proprio contratto una polizza assicurativa “rischio perdita impiego”, che tutela la famiglia dei lavoratori richiedenti nel caso di perdita del lavoro. Il motivo è la particolare modalità di rimborso che prevede la cessione del quinto, attraverso la trattenuta diretta delle rate di restituzione dalla busta paga dei richiedenti.

Innanzitutto, occorre dire che la polizza copre il rischio soltanto nei casi in cui la perdita di lavoro sia involontaria e ingiustificata, ossia, licenziamento senza motivazioni o fallimento dell’azienda di appartenenza. Pertanto, la compagnia assicurativa non pagherà il debito in caso di dipendenti che presentino le dimissioni oppure che vengano licenziati per motivi giustificati.

Nell’assicurazione “rischio perdita impiego” della cessione del quinto, l’ammontare è l’importo corrispondente alle rate non ancora pagate per la restituzione del prestito meno gli interessi non maturati. D’altra parte, il beneficiario dell’assicurazione per “perdita d’impiego” è la banca o l’istituto erogante, che sarà il beneficiario del denaro dell’assicurazione in caso di perdita di lavoro del richiedente del prestito.