Cessione del quinto: la Legge 180/50

La cessione del quinto è una forma di prestito istituita già a partire dall’Unità d’Italia, nel 1861, con l’intento di offrire un credito agevolato ai dipendenti statali. Viene istituzionalizzata nel 1950 con la legge 180 che ancora oggi delinea i tratti principali della cessione del quinto. Ecco i contenuti della cessione del quinto.

Cos’è la cessione del quinto

Si parla di cessione del quinto quando, a norma dell’articolo 5 della legge 180 del 1950, si cede una quota dello stipendio, o salario, corrispondente ad un quinto al fine di estinguere un prestito. In base alla normativa vigente, il piano di ammortamento per la cessione del quinto non può superare i 10 anni.

La cessione del quinto prevede che l’importo da versare mensilmente sia prelevato direttamente dallo stipendio o dalla pensione prima che il lavoratore riceva lo stesso. Di conseguenza il debitore riceverà uno stipendio, o una pensione, decurtata. Il vantaggio è dato dal fatto che non è necessario ogni mese andare a fare il versamento, viene però coinvolto nella procedura il datore di lavoro o l’ente che si occupa della previdenza sociale. Per la finanziaria, o banca, che concede il prestito vi è la sicurezza di ottenere i soldi ancor prima che entrino nelle disponibilità del lavoratore. Per il debitore, invece, vi è un tasso di interesse più basso rispetto ad altre forme di credito.

Requisiti

In base alla legge n. 180 del 1950 non possono ottenere la cessione del quinto i lavoratori autonomi, possono accedere i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i pensionati.
L’articolo 7 della legge citata stabilisce che possono richiedere questa forma di prestito solo coloro che hanno maturato 4 anni di servizio o lavoro. Tale limite può essere ridotto a due anni nel caso in cui si tratti di ex combattenti nelle guerre 15-18, 40-43, partecipanti alla guerra di liberazione, coloro che sono stati riconosciuti partigiani, infine, impiegati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra, decorati al valor militare.
Oggi questa norma è in parte superata perché l’anzianità di servizio richiesta varia in base alla compagnia di assicurazione che fornisce la copertura per il rischio perdita di lavoro o morte (obbligatorie). Solitamente basta avere anzianità di qualche mese per ottenere l’erogazione del prestito con cessione del quinto. Ovviamente in questo caso sarà possibile ottenere piccole somme perché il lavoratore non ha maturato TFR.

Documenti necessari

Per poter ottenere la cessione del quinto è necessario presentare un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Devono presentarsi, inoltre, l’ultima busta paga o il cedolino della pensione, il certificato dello stipendio fornito dal datore di lavoro, nello stesso deve essere indicato anche l’ammontare del TFR maturato. Infine occorre produrre il benestare dell’azienda a versare al posto del debitore principale quanto trattenuto per la cessione del quinto.

Assicurazioni per cessione del quinto

Come anticipato, per stipulare una cessione del quinto è necessario avere una copertura assicurativa (art. 54). Per il lavoratore è necessario avere la polizza per il rischio impiego; in questo caso la finanziaria che ha concesso il prestito andrà in primo luogo a trovare soddisfazione nel TFR maturato e per la parte eccedente sarà, invece, la compagnia a versare gli importi ancora dovuti. La compagnia potrà però operare una rivalsa nel momento in cui il lavoratore sarà nuovamente ricollocato nel mondo del lavoro, anche con altro datore di lavoro. È possibile perdere la copertura assicurativa se il licenziamento avviene per giusta causa.

Nel caso di pensionati non viene stipulata la polizza rischio impiego, ma la polizza rischio vita; nell’eventualità della morte la compagnia di assicurazione provvederà a coprire le spese necessarie a terminare il piano di ammortamento.

Delegazione e rinnovo

La normativa prevede anche la possibilità di stipulare un prestito delega; in tale evenienza può essere impegnato fino al 40% dello stipendio. Questa possibilità era già prevista nella legge 180 del 1950, all’articolo 58, che però prevedeva tale possibilità solo per esigenze relative al pagamento di pigioni per la casa. In questo caso era possibile arrivare fino ad un ammontare pari al 50% dello stipendio.

Tra le possibilità vi è anche il rinnovo della cessione del quinto. In questo caso è possibile ottenere un ulteriore prestito allungando il piano di ammortamento. Per poter fare ciò è necessario aver versato una parte del denaro. La normativa prevede la possibilità di ottenere il rinnovo della cessione del quinto solo se è trascorso il 40% del piano di ammortamento. Di conseguenza se lo stesso è di 10 anni, il rinnovo si può avere dopo che siano trascorsi 4 anni. È possibile un’eccezione a tale regola solo se il piano di ammortamento ha durata di 5 anni e con il rinnovo si vuole portare la durata del piano di ammortamento a 10 anni. In questo caso l’articolo 39 della legge prevede che il rinnovo possa essere concesso dopo due anni, cioè con il pagamento di 24 rate.