Tutte le novità sulla sospensione del mutuo

La legge di stabilità 2015 (Art. 1 comma 246) ha previsto la stipula di nuove regole circa la sospensione del mutuo per il triennio 2015-2017. In seguito all’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le principali associazioni dei consumatori sono state difatti concordate delle misure volte a aiutare chi si trova in difficoltà con il pagamento delle rate. Per chi rientrasse nella sfortunata lista di debitori che necessitano di tale strumento di aiuto, ecco qui una pratica guida per scoprire ogni dettaglio della nuova moratoria, ufficializzata in data 31 marzo 2015. Buona lettura!

In cosa consiste la sospensione del mutuo?

La nuova sospensione del mutuo può essere considerata un‘integrazione al Fondo di solidarietà dei mutui vigente già dall’Aprile 2013. La vecchia misura si estende soltanto a chi ha perso definitivamente il posto di lavoro e consente una sospensione fino a 18 mesi dal pagamento delle rate. Il nuovo piano, dal canto suo, si dimostra un po’ più flessibile in quanto ai possibili beneficiari, ma riduce a 12 mesi il periodo massimo di sospensione. Si tratta quindi di una soluzione alternativa, che viene offerta a coloro che non soddisfano i requisiti per accedere al fondo di solidarietà.

La sospensione può essere richiesta soltanto per il mutuo sull’abitazione principale, non applicandosi pertanto in caso di acquisto di una seconda casa. Potrà essere richiesta una sola volta ed è operativa sulla sola quota capitale delle rate mensili. Le rate interessi, al contrario, non rientrano nella moratoria e continueranno a essere versate. La sospensione comunque non prevede l’applicazione di alcun tipo di commissione, perizia o interesse di mora. Alla scadenza del periodo, l’estinzione del debito riprende normalmente, con il naturale allungamento del piano di ammortamento.

Chi può richiedere la sospensione?

Le condizioni per cui è possibile richiedere la sospensione del mutuo sono fondamentalmente quattro, le quali devono essersi verificate non oltre i due anni precedenti il momento della domanda di sospensione.
  1. Perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o delle forme di collaborazione previste dall’articolo 409 del codice di procedura civile. Occorre presentare il provvedimento di licenziamento.
  2. Morte. Occorre presentare presentato il certificato di morte del defunto.
  3. Handicap grave o condizione di non autosufficienza. Da dimostrare con certificazione dell’ASL
  4. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Vale anche in attesa dell’autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio, cassa integrazione, cassa integrazione straordinaria o ammortizzatori sociali in deroga). Da dimostrare con comunicazione scritta del datore di lavoro.

Oltre a tali condizioni, è necessario soddisfare degli altri requisiti riguardanti i precedenti di sospensione e la propria storia creditizia. Scopriamo chi sono gli esclusi dalla moratoria.

  • Coloro che abbiano già beneficiato di un periodo di sospensione del mutuo per un periodo di 12 mesi.
  • Coloro che abbiano ricevuto altre forme di agevolazioni pubbliche.
  • Coloro che abbiano registrato ritardi superiori ai 90 giorni nel pagamento delle rate.
  • Coloro che abbiano sottoscritto una polizza assicurativa a copertura delle rate del mutuo in caso di perdita del posto di lavoro o riduzione dell’orario.

Come richiedere la sospensione?

La richiesta di sospensione va presentata direttamente alla banca di riferimento, previa compilazione di un apposito modulo di sospensione della rata del mutuo. La banca emetterà il proprio parere positivo o negativo entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Se accettata, la sospensione diventerà operativa entro 30 giorni dall’approvazione.

Applicandosi al triennio 2015-2017, la scadenza ultima per inoltrare la propria richiesta è il  31 dicembre 2017. Non dimenticate, inoltre, di consultare l’elenco degli istituti di credito che aderiscono all’accordo sulla sospensione del mutuo. La scelta è in realtà abbastanza ampia, trattandosi di una forma di garanzia che non comporta gravi rischi o perdite per le banche. Ricordiamo, infatti, che continueranno a percepire gli interessi delle quote mensili durante l’intero periodo di sospensione .