Il protesto di un assegno bancario o postale avviene allorchè non si ha disponibilità finanziaria sul proprio conto corrente e risulta pertanto scoperto; un assegno bancario è pagabile a vista e può essere presentato entro 8 giorni nel comune in cui è stato emesso, 15 giorni se in un comune diverso da quello di emissione, 20 giorni se pagato in un Paese differente da quello di emissione, 60 giorni se pagabile in Paesi extraeuropei; dopo tali termini, la banca o la posta dove si trova il conto corrente del debitore chiede la “levata del protesto”, ossia l’atto pubblico che accerta il mancato pagamento o la mancata accettazione dell’assegno.
Legislazione sul protesto ed elementi per la cancellazione
La cancellazione del protesto avviene se si paga il debito, se non si subisce un ulteriore protesto, se si ottiene la riabilitazione, alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 77 del 1995 all’articolo 4 e dalla legge 108 del 1996 all’articolo 17, che trattano rispettivamente della cancellazione per avvenuto pagamento dell’effetto cambiario, della cancellazione per illegittima od erronea levata di protesto, della cancellazione per intervenuta riabilitazione.
Per presentare l’istanza di cancellazione del protesto è necessario munirsi di assegno in originale, visura uso protesti della Camera di Commercio, marca da bollo di 70 euro, liberatoria dell’avvenuto pagamento con firma autenticata del creditore.
Fasi precedenti alla cancellazione del protesto
Prima che avvenga la cancellazione del protesto, il nome ed i dati del debitore vengono inseriti nel Registro Informatico dei protesti, ossia una banca dati nazionale pubblicata dalle Camere di Commercio in cui si trovano le informazioni sui protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali, dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione; il protesto di assegno non può essere cancellato immediatamente, ma deve rimanere pubblicato per un anno nel Registro anche se l’assegno protestato è stato pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, ed è necessario inoltre che si ottenga il provvedimento di riabilitazione tramite ricorso al Presidente del Tribunale competente della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.
Cancellazione del protesto
Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale dopo un anno dal protesto, si deve presentare domanda di cancellazione all’ufficio protesti della provincia in cui è stato pubblicato l’atto presso la Camera di Commercio, che mette in Rete i moduli utili all’istanza insieme alla specifica dei documenti da allegare. La cancellazione del protesto è stabilita dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza insieme a copia conforme del provvedimento di riabilitazione.
Errore nell’assegnazione del protesto
Chi ancora non può chiedere la cancellazione del protesto può presentare alla camera di Commercio un’istanza per ottenere l’inserimento di un’ulteriore informazione, ossia una dicitura sul Registro dei protesti che recita “pagato dopo il protesto”: ciò può servire a sbloccare eventuali richieste di prestiti ostacolate dall’immagine di “cattivo pagatore”; non bisogna poi trascurare la possibilità che si sia verificato un errore degli enti preposti e che si ottenga perciò la cancellazione del protesto subito illegittimamente od erroneamente per ragioni di natura formale, cosa che può essere dimostrata tramite un giudizio di merito sui rapporti sostanziali concernenti il titolo di credito.