Come cancellare un protesto? I passi da fare

Il protesto è un atto pubblico volto a dichiarare la mancata accettazione del pagamento di un titolo di credito. Si tratta di una questione piuttosto delicata da non prendere sotto gamba. Il debitore inadempiente viene infatti annotato nel Registro Informatico dei Protesti e finché il suo nome compaia in questo “libro nero” gli sarà negata la possibilità di richiedere un finanziamento. Ma niente panico: a tutto c’è una soluzione. In questo articolo scopriremo come funziona il protesto e come bisogna muoversi ai fini della sua cancellazione.

Funzionamento e tipologie di protesto

Se i protesti sono associati al saldo di un titolo di credito, bisogna innanzitutto tenere chiaro in mente questo concetto. Per titolo di credito si intende la promessa ufficiale da parte del debitore di versare la somma dovuta al possessore dello stesso.

I principali tipi di credito sono: cambiale, assegno bancario e assegno postale. Qualora qualcosa andasse storto con la loro estinzione, scatta in ciascuno dei tre casi il protesto, che può verificarsi per:

  • Mancato pagamento.
  • Ritardo nel pagamento.
  • Emissione di un assegno che non dispone della sufficiente copertura.

Le tempistiche del protesto variano a seconda del titolo di credito. Nel caso della cambiale il legislatore preposto leva il protesto entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa. Nel caso dell’assegno, il protesto viene levato entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione. Fatto ciò, la pubblicazione dell’elenco dei soggetti protestati avviene nei dieci giorni successivi alla data di ricezione dello stesso da parte della Camera di Commercio, tramite iscrizione nel sopracitato Registro Informatico dei Protesti.

Condizioni per cancellare un protesto

Arriviamo ora alla parte che spetta al cittadino. La cancellazione del protesto può essere ottenuta nei seguenti casi:

  1. Regolarizzazione del pagamento della cambiale/assegno entro un anno dalla levata del protesto.
  2. Erroneità o illegittimità del protesto.
  3. Ottenimento della riabilitazione da parte del Tribunale, qualora la regolarizzazione del pagamento avvenga dopo un anno dalla levata del protesto.

Analizziamo in ogni singolo caso quali sono i passi da compiere.

Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo

La domanda deve essere presentata al Presidente della Camera di Commercio di competenza mediante apposito modulo, generalmente scaricabile per via telematica. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

  • Effetto protestato ed atto di protesto in originale. Qualora il soggetto protestato non riuscisse a rintracciare il portatore del titolo per effettuare il pagamento, può presentare il certificato del deposito vincolato al legittimo portatore del titolo emesso da un istituto di credito.
  • Quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario o timbro di pagato apposto sul titolo da un istituto di credito. Il documento deve indicare sia l’importo originale del debito sia gli interessi e le spese.
  • Marca da bollo per atti amministrativi secondo l’importo vigente (attualmente 14,62€).
  • Diritti di segreteria secondo l’importo vigente (attualmente 8,00€).
  • Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente (o del presentatore, qualora la domanda venga inoltrata da terzi).

Se la documentazione soddisfa i requisiti di regolarità e completezza, la cancellazione viene depositata entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza ed effettuata entro 5 giorni dalla data del provvedimento.

Cancellazione per erroneità o illegittimità del protesto

All’apposita domanda di cancellazione bisogna allegare tutta la documentazione necessaria per comprovare l’illegittimità o erroneità della levata del protesto.

Cancellazione per riabilitazione

Come prima cosa, il debitore deve inoltrare al Presidente del Tribunale della provincia di residenza un’apposita istanza di riabilitazione. Solo una volta ottenuta, potrà inoltrare la domanda di cancellazione dal registro dei protesti, a cui sarà allegata la copia conforme del provvedimento di riabilitazione. La cancellazione avverrà soltanto se nel frattempo non siano maturati nuovi protesti contro il soggetto.