Malattia, visita fiscale e reperibilità: ecco le nuove regole in vista nell’inizio dell’anno 2017. Tra le novità introdotte con l’anno 2017 ci saranno controlli più serrati e rigidi che scattano sin dal primo giorno di assenza anche per i lavoratori del settore privato e le sanzioni irrogate in caso di irreperibilità saranno inasprite. Rimangono sempre le stesse le altre regole per la malattia, nel caso di mancata comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore dal posto di lavoro, se non viene inviato il certificato medico e se non ci si rende reperibili alla visita fiscale di controllo si rischia di vedersi comminate sanzioni. Vediamo in questa guida di approfondire le novità in materia di malattia e visita fiscale del dipendente dal posto di lavoro.
Malattia del dipendente ed assenza dal posto di lavoro: comunicare al datore di lavoro
Non appena ci si assenta dal posto di lavoro per malattia, subito la prima cosa che si deve fare è comunicare ed avvertire subito il datore di lavoro della propria assenza: l’invio del certificato medico non solleva il lavoratore dall’obbligo di comunicare la malattia. Per quanto concerne l’esonero dalla comunicazione, concerne solo il dipendente che riesce a giustificare l’impossibilità di comunicazione con motivazioni addotte valide. Sulla tempistica inerente la necessità e l’obbligatorietà di comunicazione dell’assenza da posto di lavoro dipende dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda in cui si lavora:
- prima dell’inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare;
- entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
- entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano i Ccnl Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature;
- entro il 1° giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.
Malattia ed assenza da lavoro: certificato medico
Il certificato medico per la malattia va richiesto al medico curante entro e non oltre le 48 ore dal momento in cui si manifesta la patologia e ci si assenta dal posto di lavoro. Il medico provvederà a trasmettere telematicamente il certificato medico all’Inps, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo del domicilio presso il quale il dipendente è reperibile per svolgere la visita fiscale. In assenza del medico curante e dell’impossibilità di rilasciare il certificato, può essere rilasciato da un altro medico convenzionato oppure dalla guardia medica ed in caso di ricovero, sarà la stessa struttura ospedaliera ad inviare il certificato.
Data la comunicazione circa l’assenza dal posto di lavoro al datore e trasmesso il certificato medico telematicamente o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Nessuna novità concerne le fasce orarie di reperibilità, che rimangono immutate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, invece, per i lavoratori del settore pubblico.
Degenza e visita fiscale: assenze giustificate
Per tutto il periodo di degenza può capitare che il dipendente debba assentarsi e non possa sottoporsi alla visita fiscale: si deve trattare solo ed esclusivamente di motivazioni per le quali l’assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità debba essere giustificata. È giustificata, come motivo di assenza dal domicilio, la causa di forza maggiore che eviti conseguenze gravi per sé o per i propri familiari. Coincidenze come il malfunzionamento del campanello sono considerate non giustificative per motivare l’assenza al controllo medico.