A parziale deroga della riforma Fornero è stata disposta l’opzione donna per permettere alle lavoratrici in possesso dei requisiti di ottenere l’assegno pensionistico. In particolare la Circolare dell’Inps n. 45 del 2016 ha stabilito quali siano le novità normative contenute nella Legge di stabilità del 2016 per quanto riguarda le pensioni. In sostanza il provvedimento normativo dell’Inps ha confermato le regole dell’opzione donne già previste che permettono alle lavoratrici di raggiungere la pensione al compimento dei 57 anni e 3 mesi se dipendenti o di 58 anni e 3 mesi se lavoratrici autonome.
Le norme relative all’opzione donna possono essere applicate a tutte le lavoratrici nate sino al 3 settembre 1958 o 1957 se autonome. Per quanti scelgono tale tipo di pensione “anticipata” la penalità in termini di importo dell’assegno pensionistico non potrà superare il 20 %.
La Circolare n. 45 dell’Inps inoltre prevede che le limitazioni per chi ha anticipato la pensione avendo un’età anagrafica sotto i 62 anni sono dell’ordine dell’1 – 2 % rispetto all’assegno pensionistico.
Quali sono i requisiti per poter accedere all’opzione donna
Per poter accedere all’opzione donna, la lavoratrice dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Non deve essere iscritta alla gestione separata;
- Occorre essere in possesso di versamenti contributivi alla data del 31.12.1995;
- Occorre dimostrare di essere iscritti all’ A.G.O. (assicurazione generica obbligatoria) o in alternativa ad un fondo esclusivo o sostitutivo;
- Occorre aver raggiunto l’età prevista per accedere all’opzione, ossia 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome;
- Occorre aver versato perlomeno 35 anni di contributi.
Calcolare la contribuzione utile
Per il calcolo dei contributi occorrerà tener conto dei contributi obbligatori versati ai quali andranno aggiunti i contributi riscattati, quelli volontari nonché quelli figurativi e quelli derivanti dalla ricongiunzione. Nel calcolo non andranno sommati i versamenti effettuati per la disoccupazione nonché quelli per malattia.
L’opzione donna non potrà essere esercitata dalla seguente tipologia di soggetti:
- Le lavoratrici che rientrano all’interno del trattamento riservato ai soggetti esodati;
- I soggetti che hanno maturato per vecchiaia o anzianità il diritto per accedere ad un trattamento pensionistico come disposto dalle leggi in vigore sino alla data del 31.12.2011.
Al fine di calcolare l’importo dell’assegno di pensione dovuto occorrerà utilizzare l’algoritmo matematico per il sistema contributivo. Per quanto riguarda invece la normativa da applicare al regime dell’opzione donna (in termini ad esempio di norme inerenti l’erogazione e la maturazione dell’assegno) occorrerà invece far riferimento al sistema retributivo.
Le novità legislative
Dalle ultime notizie si apprende che il sistema dell’opzione donna potrebbe essere prorogato in virtù di un disegno di legge con il quale si prevede di prolungare l’opzione contributiva sino alla data del 31 Dicembre 2018. Il Ddl, sostenuto da diversi esponenti parlamentari, prevede che il regime sperimentale venga prolungato di almeno due anni e per il reperimento delle risorse finanziarie prevede un taglio alle pensione di importo superiore ai 5 mila euro lordi al mese. All’interno del disegno di legge viene inoltre previsto che vengano introdotti benefici previdenziali particolari per le lavoratrici con figli a carico e per i soggetti che effettuano attività di assistenza ai familiari così come disposto dalla legge n. 104 del 1992.
A supporto delle novità in materia dell’opzione donna alcune proposte legislative prevedono inoltre di introdurre anche i cosiddetti pensionamenti flessibili: uscita anticipata a 62 anni con 35 anni di contributi e penalizzazioni che vanno a ridursi fino al raggiungimento del 66esimo anno d’età.