I titoli di credito costituiscono un’invenzione di straordinaria importanza pratica nel mondo dei traffici e degli affari: un tale Marco Datini, trecentesco mercante di Prato, dopo essersi accorto che i propri crediti costituivano una vera e propria ricchezza, ma che questa non poteva essere monetizzata se non dopo la scadenza del termine, inventò un sistema per rendere immediatamente convertibile un credito in denaro contante. La soluzione escogitata all’epoca ha sempre conservato le peculiarità intrinseche ai titoli di credito, che ancora oggi possiamo annoverare: il credito è un bene giuridico, la cui rilevanza nella moderna economia si è progressivamente accresciuta con il fiorire dei commerci, è uno strumento capace di fare circolare il credito in modo rapido e sicuro, rendendolo un bene effettivamente commerciabile: sono nati così i titoli di credito che consentono al credito di circolare con la stessa facilità, rapidità e certezza di un bene mobile. Gli ingredienti che Datini seppe felicemente combinare e che costituiscono le peculiarità dei titoli di credito sono: l’incorporazione, la letteralità, l’autonomia.
Titoli di credito: le caratteristiche peculiari
L’incorporazione: la difficoltà di consentire al credito di circolare in modo analogo ai beni mobili è data dal fatto che il credito a differenza di questi, non è un bene materiale; è stato necessario creare un meccanismo che consentisse di conferire materialità ad un bene che non l’aveva. Il problema è stato risolto con la creazione di un documento che rappresentasse il credito stesso. Credito e documento diventano un unicum: il proprietario del documento è il titolare del diritto di credito: ecco perché si parla di incorporazione, per indicare proprio che il diritto di credito sia “incorporato” nel documento e non può essere scisso da questo; il diritto di credito non può circolare separatamente dal documento e può essere esercitato dal titolare solo se costui ha con sé il documento in cui il credito è incorporato. Non solo: alla circolazione dei titoli di credito si applica il noto principio del “possesso vale titolo” (articolo 1153 codice civile), cosicché chi acquista il possesso del titolo di credito in buona fede e nel rispetto delle norme che ne disciplinano la circolazione acquista la titolarità del diritto anche se il suo dante causa non era il vero titolare (articolo 1994 c.c).
Altra caratteristica dei titoli di credito è la letteralità: ciò che risulta dal titolo è tutto ciò che si può legittimamente pretendere, il contenuto del diritto di credito è esattamente quello che risulta dal tenore letterale del titolo che lo incorpora. Non è possibile “mettere in discussione” ciò che è contenuto nel titolo scritto, tuttavia non è possibile sempre richiamare in un titolo di credito l’intero contenuto del diritto in esso incorporato; in alcuni casi il titolo assumerebbe dimensioni enciclopediche. Per questa ragione si distinguono nella prassi commerciale titoli a letteralità completa (come la cambiale), che riportano l’intero contenuto del diritto di credito e titoli a letteralità incompleta (come le azioni di una società) che, pur riportando gli elementi più rilevanti, richiamano in modo diretto o indiretto altri documenti.
Chi acquista un titolo di credito, non succede nella posizione del suo dante causa, ma acquista a titolo originario: ogni volta che il titolo viene trasferito, l’acquirente diviene titolare di un diritto caratterizzato dall’autonomia rispetto al diritto di tutti i suoi predecessori. Ciò comporta che il terzo acquirente è posto al riparo da tutte le possibili eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ai precedenti possessori (articolo 1993 c.c). Se un precedente titolare aveva concesso al debitore una dilazione di pagamento (che non risulta dal titolo di credito), quest’ultimo non può fare valere nei confronti del nuovo acquirente la concessione della dilazione e, se è scaduto il termine che risulta dal titolo, deve pagare immediatamente.
Negli ultimi anni si è sviluppato un fenomeno che ha riguardato i titoli di massa: la rapidità della circolazione di questi titoli (esempio i titoli quotati in borsa) ed i rischi connessi al loro possesso materiale suggerivano di adottare un modo diverso di circolazione. Si è così sviluppato un sistema che prevede una circolazione dei titoli basata sulla semplice registrazione elettronica delle operazioni di trasferimento, senza necessità che abbia luogo una consegna materiale del documento tra i soggetti che partecipano all’operazione. Oggi, chi possiede titoli azionari quotati in borsa non tiene nulla nel cassetto o nella cassaforte di casa; i suoi titoli sono depositati presso un intermediario finanziario, ecco qui la smaterializzazione dei titoli di credito e l’avvento della new economy.