La disciplina tributaria prevede diverse agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, benefici che sono concessi sia direttamente al soggetto affetto da disabilità che ai loro familiari. Ai fini Irpef per ogni figlio portatore di handicap è riconosciuta una detrazione fiscale pari a 1.350 euro (incrementati a 1.620 euro nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore a 3 anni).
Per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici sono inoltre previste agevolazioni irpef per la spesa sostenuta, iva agevolata al 4 % sempre per sussidi informativi, detrazione irpef per servizio di interpretariato o per l’acquisto di cani guida.
Previste inoltre diverse misure agevolative nel settore auto, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per le spese sostenute per l’assistenza personale.
Agevolazioni per disabili nel settore auto
Le agevolazioni per i settore automobilistico sono riconosciute a disabili con ridotte capacità motorie, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, non vedenti, sordi e disabili con handicap psichico o mentale.
Naturalmente la definizione dei beneficiari delle agevolazioni è prevista da apposite disposizioni legislative (ad esempio i soggetti elencati dall’articolo 3 della legge n. 104/92, o quelli previsti dalla legge n. 381 del 26 maggio 1970, ecc.).
La detrazione irpef spetta per le spese di acquisto dei mezzi di locomozione ed è pari al 19 % della spesa sostenuta (spesa massima pari a € 18.705,99). La detrazione spetta solo una volta ogni 4 anni e pertanto si potrà godere del beneficio fiscale qualora siano decorsi almeno quattro anni dall’acquisto, ed è possibile fruire interamente della detrazione nel periodo di imposta o in alternativa in quattro quote annuali di pari importo.
E’ prevista inoltre una detrazione irpef anche in caso di spese di riparazioni anche se dalle stesse occorrerà escludere i costi di ordinaria manutenzione o i costi sostenuti nell’anno (ad esempio assicurazione, carburante, lubrificante, ecc.). La spesa massima riconosciuta per la detrazione è comunque pari a € 18.075,99, comprendendo costo di acquisto e costi di esercizio.
Per i mezzi di locomozione acquistati da soggetti disabili è prevista l’applicazione di una aliquota agevolata con Iva al 4 % in luogo del 22 %. L’aliquota agevolata è applicabile sia per acquisti effettuati direttamente dal disabile che da un familiare fiscalmente a carico.
Per beneficiare della detrazione occorrerà che l’impresa emetta fattura apposita (ossia che si tratta di operazione agevolata) e che venga effettuata la comunicazione all’amministrazione finanziaria che trattasi di operazione agevolata.
La perdita dell’agevolazione fiscale si ha con la cessione del veicolo prima dei due anni; in questo caso occorrerà versare la differenza di imposta dovuta (pari alla differenza tra 22 e 4 per cento) oltre agli interessi dovuti.
Esonero pagamento del bollo
Ulteriore agevolazione per i soggetti disabili in possesso di un auto è quella che prevede l’esonero dal pagamento del bollo auto per veicoli che al massimo sono pari a 2 mila centimetri cubici se a benzina ed a 2.800 centimetri cubici se diesel.
Per beneficiare dall’esenzione del pagamento del bollo il soggetto portatore di handicap dovrà inviare all’apposito ufficio la seguente documentazione:
- Verbale attestante il possesso dell’handicap emesso dalla commissione Asl;
- Certificato in cui viene attribuita l’indennità di accompagnamento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un veicolo con iva agevolata (beneficio dell’iva al 4 %);
- Attestazione degli ultimi redditi percepiti (fotocopia dichiarazione o autocertificazione).
Detrazioni irpef per spese sanitarie soggetti disabili
E’ possibile dedurre dal reddito le spese che vengono sostenute dal soggetto portatore di handicap in relazione a spese mediche generiche (ad esempio acquisto medicinali) e spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica, prestazioni fornite da personale in possesso di qualifica professionale assistenza di base).
E’ inoltre possibile detrarre dall’irpef, nella misura del 19 % la spesa che viene effettuata per l’assistenza personale nel caso in cui il soggetto disabile non sia autosufficiente. Al massimo sarà possibile detrarre una spesa massima di 2.100 euro e qualora il reddito del contribuente sia al di sotto dei 40 mila euro.
Iva agevolata per acquisto di ausili tecnici ed informatici
Sarà possibile applicare l’Iva agevolata al 4 %, in luogo di quella al 22 %, anche nel caso di acquisto di mezzi utili all’accompagnamento, alla deambulazione o al sollevamento dei soggetti disabili. Ad esempio l’aliquota al 4 % potrà essere richiesta per l’acquisto di servoscala che abbattono le barriere architettoniche, protesi dentarie, ortopediche e di oculistica, apparecchi per i sordi, poltrone e veicoli simili, prestazioni di servici per contratti di appalto che hanno ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o la totale eliminazione di barriere architettoniche.
E’ inoltre riconosciuta una detrazione irpef del 19 % e un’aliquota agevolata al 4 % anche per i soggetti disabili che acquistano fax, modem, computer oltre che sussidi volti ad assistere la riabilitazione o volti a rendere più facile:
- La comunicazione interpersonale;
- L’elaborazione scritta;
- Controllo ambientale;
- Accesso all’informazione e alla cultura.
Infine, sempre i soggetti disabili sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:
- Per interventi di ristrutturazione edilizia è possibile beneficiare della detrazione irpef pari al 50 % (spese sostenute tra il 26.06.2012 ed il 31.12.2016) sino ad un massimo di 96 mila euro;
- Per le spese effettuare dopo il 01.01.2017 la detrazione è pari al 36 %.
A titolo esemplificativo sarà possibile inserire tra le spese agevolate le spese sostenute per la realizzazione di ascensori e montacarichi oltre che le spese per realizzare strumenti per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap.
- In materia di imposta di successione e di donazione è prevista una franchigia più elevata per il pagamento dell’imposta. Qualora l’imposta sia dovuta dall’erede l’imposta si applicherà per la quota che supera l’importo di 1,5 milioni di euro.