Redditometro: come difendersi

Il nuovo redditometro è stato introdotto con il Decreto Anticrisi (DL 78 del 2010) al fine di contrastare l’evasione fiscale: è uno strumento creato e che continua a comportare notevoli problemi per i soggetti contribuenti e non solo per coloro che evadono le tasse. Il punto nevralgico risiede nel mutamento dell’articolo 38 del DPR 600 del ’73 (il testo unico dell’accertamento): il soggetto contribuente ha l’onere di provare il fatto che le spese e gli oneri sostenuti sono riconducibili ai redditi tassati o esenti e non a somme non dichiarate.

Il redditometro è una procedura accertativa utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire e mappare sinteticamente il reddito del soggetto contribuente. Si tratta di una metodologia di accertamento che fa leva e si basa su alcuni elementi di spesa e voci di costo per ricostruire il reddito percepito dal contribuente. Sono sottoposti a questo tipo di controllo fiscale soltanto i contribuenti che presentano per ciascun anno tributario una divergenza di oltre il 20% tra reddito dichiarato e quello accertato. In pratica, per esigenze e prassi legate agli oneri e tempi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha stimato di inviare circa 25.000 lettere di invito per ogni annualità fiscale da accertare.

Redditometro: procedura da esperire

Ecco di seguito che risulta necessario poter riflettere e soffermare il discorso sulla procedura che spinge l’Agenzia delle Entrate ad emettere un avviso di accertamento basato sul redditometro. Il punto di partenza che fa scattare il tutto è l’aver sostenuto una spesa e costi superiore al 20% (1/5) rispetto al reddito dichiarato. Per quanto concerne le tipologie di spesa prese in considerazione dall’amministrazione fiscale sono enucleabili nelle seguenti:

  1. aerei da turismo, elicotteri da turismo e deltaplani a motore;
  2. imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t, navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all’anno;
  3. autoveicoli, con alimentazione a benzina e gasolio;
  4. campers e autocaravans, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc.;
  5. abitazioni e residenze principali e secondarie;
  6. cavalli da corsa o da equitazione;
  7. assicurazioni di ogni tipo, ad eccezione di quelle che concernono l’impiego di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie gravi.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate procede con l’invio della lettera di invito a comparire, richiedendo al contribuente la presentazione di documenti finalizzati a chiarire lo scostamento rilevato tra reddito dichiarato e quello accertabile in base all’articolo 38 del DPR n. 600/73. 

Il contribuente ha tutto l’interesse a presentare all’Ufficio la documentazione richiesta, cercando di giustificare la discrepanza; in caso di omessa risposta, l’Ufficio può optare per condurre indagini finanziarie, oltre che applicare la sanzione prevista da 258 a 2.065 euro. L’Agenzia fiscale ha precisato che i documenti non prodotti dal contribuente al primo richiamo dovranno essere accettati dagli uffici se prodotti in un secondo momento.

L’impugnazione dell’avviso di accertamento da redditometro

L’avviso di accertamento da redditometro può essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica: nel momento in cui il soggetto decide di andare in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, deve affiancarsi ad un consulente fiscale (avvocato, dottore commercialista) esperto in materia di contenzioso tributario. Sul tema del redditometro si sono espresse molte sentenze favorevoli per il soggetto contribuente, le quali hanno sancito un principio cardine sul quale basarsi: la natura di presunzione semplice del redditometro.

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con la sentenza n. 32/04/14, conferma che il redditometro deve essere considerato come una presunzione semplice e che l’onere dell’Amministrazione finanziaria è quello di “tarare il derivante accertamento in funzione della concreta realtà del contribuente, coadiuvando le risultanze della stima sulla base di ulteriori elementi disponibili“. “La determinazione sintetica del reddito si basa su presunzioni semplici in virtù delle quali (articolo 2727 del Codice civile) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’esborso rilevante di somme di denaro per l’acquisto di quote sociali) e quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)”.