Il ricorso tributario: come fare per contestare un atto dell’amministrazione finanzaria

Il ricorso tributario rappresenta una delle possibilità concesse al contribuente che vede recapitarsi un atto da parte dell’amministrazione finanziaria. Vediamo nel dettaglio quindi il procedimento e l’iter da seguire alla luce anche delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015.

E’ infatti importante ricordare che in virtù del d.l. 156/2015 primo di ogni ricorso tributario è obbligatorio presentare reclamo, quando la controversia ha un valore che non supera i 20 mila euro. In sostanza attraverso il reclamo si attiverà una procedura di mediazione (successiva ad un eventuale procedimento di adesione definito negativamente) con la quale si potrà rideterminare la pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Gradi di giudizio della giurisdizione tributaria

Nel caso di liti tributarie sono presenti tre gradi di giudizio, di cui i primi due di merito. Il primo grado è la commissione tributaria provinciale territorialmente competente, ed ha competenza contro gli atti emessi da Agenzia entrate, da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da altri enti in merito ai tributi da loro riscossi /(Comuni, Province, Camere di Commercio, ecc,), dagli atti emessi dagli Agenti della riscossione.

Le commissioni tributarie regionali sono invece competenti per l’impugnazione delle sentenze emesse dalle commissione tributarie provinciali.

E’ infine possibile ricorrere presso la Corte di Cassazione per le sentenze emesse dalla commissione tributaria regionale.

  • La giurisdizione delle commissioni tributarie si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi regionali, provinciali, comunali sovraimposte, oltre che sanzioni ed interessi;
  • Ricorsi in materia catastale, e rientrano pertanto in tale fattispecie l’intestazione, il classamento dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, le controversie inerenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità, il diritto alle pubbliche affissioni.

Ricorso tributario: come fare

Per avviare il processo tributario occorre effettuare la proposizione direttamente alla competente commissione tributaria provinciale (ricorso da notificare entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto). Nel ricorso occorrerà indicare la Commissione tributaria presso la quale il ricorso è diretto, i motivi, l’atto impugnato e l’oggetto della domanda, Pec, codice fiscale, dati del ricorrente (residenza, sede legale o domicilio eletto).

Qualora venga presentato ricorso alle commissioni tributarie è dovuto un contributo unificato ed il valore dell’importo varia in base al valore della controversia: Può andare da 30 euro per cause sino a 2.582,28 euro ed arrivare sino a 1.500 euro per cause oltre 200 mila euro.

Nel caso in cui la controversia abbia un valore superiore a 3 mila euro è indispensabile avere un difensore abilitato. In particolare il decreto legislativo n. 156/2015 ha inserito all’interno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica i lavoratori del Caf (con laurea e relativa abilitazione professionale), limitatamente alle controversie dei propri assistiti che sono originate da adempimenti dei Caf stessi.

Dopo l’emanazione della sentenza il contribuente ha facoltà di presentare ricorso tributario alla Commissione regionale competente, ed il termine per ricorrere in appello è fissato a 60 giorni decorrenti dalla notifica effettuata dalle parti. Qualora la sentenza non sia stata notificata il termine per proporre ricorso è fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Successivamente al ricorso in appello le la parte ha la possibilità di impugnare il ricorso anche in Cassazione, ma solo per i seguenti motivi:

  • Violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
  • Nullità della sentenza o del procedimento;
  • Omessa, insufficiente circa un fatto controverso;
  • Motivi attinenti la giurisdizione;
  • Violazione delle norme sulla competenza.

Processo telematico

Nell’ambito del processo tributario una delle novità introdotte dalle ultime normative è rappresentata dal processo telematico, procedimento introdotto in via sperimentale in Umbria e Toscana. In sostanza viene previsto che per i processi notificati a partire dal 1° dicembre 2015, le parti hanno la possibilità di effettuare la costituzione in giudizio, previa notifica tramite PEC (posta elettronica certificata) , da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il procedimento viene gestito tramite S.I.Gi.T. ossia il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria. L’accesso ai servizi del SIGIT avviene previa registrazione delle parti e può essere effettuato qualora si sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata o di una firma digitale valida. L’utilizzo del nuovo processo telematico non è in ogni caso obbligatorio per il ricorrente, il quale ha comunque la possibilità di attivare il contenzioso attraverso le consuete procedure.