Rimborso iva: gli adempimenti per i soggetti pericolosi

Nell’ambito del rimborso iva l’attuale disciplina normativa stabilisce che i contribuenti,  soggetti pericolosi, che richiedono una somma sopra i 15 mila euro sono obbligati a fornire idonee garanzie. Tra i soggetti pericolosi rientrano anche coloro che nel biennio precedente sono stati raggiunti da avvisi di accertamento o di rettifica di un determinato importo.

Rimborso credito iva

L’articolo 38 bis del Dpr 633/72, in particolare, definisce quali sono i soggetti che sono considerati “pericolosi” dal fisco e che pertanto hanno l’obbligo di presentare garanzie in caso di richiesta di rimborsi superiori a 15 mila euro. In sostanza si tratta di coloro che svolgono attività economica da meno di due anni (ad eccezione delle start up innovative), soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso senza visto di conformità e/o dichiarazione sostitutiva di solidità patrimoniale e di regolarità contributiva, soggetti che chiedono rimborso per cessazione attività o che nei due anni precedenti sono stati raggiunti da avvisi di accertamento o rettifica oltre una determinata soglia.

Rimborso iva requisiti

Come stabilito dall’art. 38 bis, comma 4 lettera b), del Dpr 633/72 occorre fornire garanzia nel caso in cui dagli avvisi risulta una differenza tra importi accertati ed imposta dovuta superiore a:

  • 10 % del dichiarato qualora all’interno della dichiarazione l’imposta non sia superiore a 150 mila euro;
  • 5 % del dichiarato qualora sia superiore a 150 mila euro ma non a 1,5 milioni di euro;
  • 15 del dichiarato qualora sia superiore a 1,5 milioni di euro (e comunque 150 mila euro).

Per il calcolo del rimborso iva occorre tener conto delle disposizioni stabilite dalla Circolare n. 54/E del 1999. Questa stabilisce che un soggetto con imposta dovuta pari a 60 mila euro e si veda notificato dall’ufficio un avviso di rettifica della dichiarazione che accerta una maggiore imposta pari a 4 mila euro per complessiva imposta dovuta pari a 64 mila euro, potrà beneficiare della condizione di esonero, tenuto conto che l’importo di 4 mila euro è inferiore al 10 % di quanto dichiarato.

La circolare precisa che rilevano ai fini del rimborso iva anche gli avvisi di accertamento e di rettifica che sono notificati nei due anni precedenti alla data in cui è stata richiesto il rimborso, come peraltro stabilito dalla Circolare n. 32/E del 2014, anche se relativi ad altri tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (in ogni caso la differenza tra accertato e dovuto sarà determinata con riferimento a ciascun anno).

A seguito delle modifiche previste dal decreto legislativo 175 del 2014, l’articolo 14 ha previsto che gli interessi passivi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano ai fini dell’intero ammontare (circolare n. 35/E del 2015).