Il modello 730 è un modello dichiarativo che consente di adempiere agli obblighi tributari in modo celere e semplice. In particolare attraverso il 730 il contribuente ha la possibilità di indicare i propri redditi da lavoro dipendente ed assimilati o i propri redditi da pensione oltre che le spese effettuate che consentono una detrazione o una deduzione.
Il modello può essere utilizzato esclusivamente da lavoratori dipendenti e pensionati oltre che da soggetti che percepiscono particolari tipi di reddito (ad esempio sacerdoti) ma non può essere compilato da chi è in possesso di una partita iva.
Qualora il contribuente si accorga di aver commesso degli errori nel modello 730 ha la possibilità di comunicarlo al soggetto che ha prestato assistenza fiscale, al fine di inviare un modello 730 integrativo. Le modalità di compilazione del modello 730 integrativo sono diverse a seconda che la dichiarazione preveda una interazione a favore o a sfavore del contribuente. In ogni caso l’invio di una dichiarazione integrativa non pregiudica il diritto di ottenere un rimborso d’imposta da parte del sostituto (in caso di dichiarazione a credito) o la trattenuta in caso di dichiarazione a debito.
Dichiarazione integrativa che prevede un maggior credito o un minor debito
Nel caso in cui la variazione del modello 730 preveda una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, quest’ultimo ha diverse possibilità di effettuare la correzione. Infatti ha la possibilità di scegliere tra:
- Presentare un nuovo modello 730 con l’indicazione “codice 1” nella casella 730 integrativo entro la data del 25.10.2016. La dichiarazione integrativa deve essere inviata tramite Caf o professionista abilitato, e l’intermediario avrà il compito di controllare la conformità dell’integrazione del modello 730. Qualora la dichiarazione dei redditi sia stata presentata tramite sostituto di imposta, all’intermediario abilitato dovrà essere esibita l’intera documentazione;
- Presentare un modello Unico con l’indicazione della richiesta di rimborso del credito. Il modello Unico Persone Fisiche 2016 potrà essere inviato entro la data del 30 Settembre 2016 qualora si tratti di una dichiarazione “correttiva nei termini” o entro la data ultima di consegna della presentazione del modello Unico dell’anno successivo qualora si tratti di “dichiarazione integrativa a favore”.
Dichiarazione integrativa che prevede un minor credito o un maggior debito
Qualora la rettifica del modello 730 preveda un minor credito o maggior debito occorrerà utilizzare obbligatoriamente il modello Unico Persone fisiche. Occorre ricordare che il modello Unico potrà essere inviato entro i seguenti termini:
- Termine del 30 settembre per quanto riguarda la dichiarazione “correttiva nei termini”. Nel caso in cui il contribuente abbia un maggior debito da versare dovrà effettuare il pagamento del tributo, di tutti gli interessi dovuti sino al giorno di pagamento e della sanzione prevista dall’istituto del ravvedimento operoso (sanzione agevolata);
- Nel caso di “dichiarazione integrativa” sino alla data ultima prevista per la presentazione del modello Unico inerente l’anno precedente. Anche in questo caso occorrerà versare la differenza di imposta dovuta, gli interessi legali e le sanzioni previste dal ravvedimento operoso;
- In ogni caso entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione come previsto dall’art. 2 comma 8 del DPR 322 del 1998. Anche in questo caso occorrerà versare la differenza di imposta, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta.