Sull’acquisto della prima casa è prevista una detrazione del 19% sugli interessi passivi che si aggiungono alla quota capitale del valore dell’immobile; a partire dal 2008 l’importo massimo di interessi detraibili per l’acquisto dell’abitazione principale è salito da 3615,2 euro a 4000 euro, dunque il limite ottenibile con la dichiarazione dei redditi è di 760 euro. Può ricevere la detrazione del 19% l’intestatario del mutuo, ma possono richiedere il rimborso anche i coniugi cointestatari ottenendo ciascuno un importo massimo detraibile pari a 2000 euro, ameno che uno dei due non sia fiscalmente a carico dell’altro per cui la detrazione spetterà solo al coniuge non a carico per entrambe le quote. Altro requisito riguarda la data di stipula del contratto di mutuo che, se successiva al 1° gennaio 2001, vuole che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, se invece il mutuo è stato contratto dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000, l’immobile dev’essere stato adibito a prima casa entro sei mesi dall’acquisto.
Detrazione di interessi passivi e di oneri accessori
Oltre agli interessi passivi con la detrazione al 19% è possibile portare a detrazione anche gli oneri accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o relativi al contratto di mutuo, fra cui l’onorario del notaio, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le eventuali spese sostenute nell’ambito di una procedura concorsuale od individuale, la commissione spettante agli istituti per l’attività di intermediazione bancaria, le spese di perizia tecnica, gli oneri fiscali, le somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per i mutui stipulati in valuta estera. Per ottenere la detrazione del 19% si devono conservare i documenti relativi agli oneri sostenuti, quali l’atto di acquisto dell’immobile, il contratto di mutuo, la certificazione della banca attestante il pagamento già effettuato e la quota di capitale residua, la fattura del notaio ed il resto della documentazione fiscale concernente gli oneri accessori.
Detrazioni per il leasing sulla prima casa
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una nuova normativa in merito all’acquisto della prima casa in leasing, ossia: chiunque decisa di acquistare o costruire un fabbricato abitativo può scegliere tra mutuo e leasing. Per quanto concerne le detrazioni al 19%, anche in caso di leasing, per i giovani di età inferiore ai 35 anni è prevista se l’ammontare dei canoni è di massimo 8000 euro ed il prezzo di riscatto è di massimo 20000 euro, con il reddito del contribuente pari al massimo a 55000 euro. Per i giovani di età superiore ai 35 anni le detrazioni spettanti sono pari alla metà. Dunque, nel caso dei canoni di leasing, la detrazione concerne anche la quota capitale, mentre per il mutuo essa riguarda solo la quota interessi. Le detrazioni Irpef sull’acquisto della prima casa in leasing sono valide nel periodo di imposta che va dal 2016 al 2020.
Detrazione sull’Iva e sull’imposta di registro
Inoltre è prevista un’ulteriore detrazione fiscale relativamente all’Iva pari al 50% della stessa se legata all’acquisto di unità immobiliari che siano a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, che debbano essere cedute dalle imprese che le hanno costruite; la detrazione va ripartita in quote costanti nell’anno di imposta della spesa e nei 9 successivi. Sono previste infine, oltre alla detrazione del 19% sul leasing, anche delle agevolazioni fiscali sull’imposta di registro: per chi trasferisce la proprietà a banche e intermediari finanziaria tenendola in leasing con le caratteristiche della prima casa, essa è pari all’1,5%, l’imposta ipotecaria – catastale è pari a 50 euro, l’imposta di bollo non è prevista; sul valore di riscatto si deve poi versare un’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro.