Si sa da anni che dicembre è il mese più atteso dell’anno non solo perché si festeggia il candido Natale e si aprono i regalini ma è il mese in cui si riceve oltre alla busta paga anche un’ulteriore mensilità: la tredicesima che “dovrebbe” essere spesa in lusso, per beni voluttuosi, per concedersi qualcosa in più, per fare un viaggio o per acquistare un gioiello o una pelliccia. In effetti, è da tanti anni che la tredicesima “fuma” in tasse e pagamento delle imposte, a causa della pressione fiscale molto elevata che stringe il collo alle famiglie italiane. Di certo l’utilizzo di questo ulteriore stipendio non dovrebbe essere quello di pagare le tasse, i canoni e le utenze varie ma ogni anno gli italiani, proprio per le feste di Natale oltre allo shopping ed ai consumi aggiuntivi che Babbo Natale richiede, devono esborsare un sacco di quattrini per le scadenze fiscali e ulteriori debiti cui sono chiamati ad onorare. Secondo un’indagine svolta da Adusbef e da Federconsumatori anche per il mese di dicembre 2016 la tredicesima mensilità verrà utilizzata per onorare ed adempiere alle obbligazioni pecuniarie e alle scadenze tributarie cui il popolo italiano è chiamato a farvi fronte.
Tredicesima: che cos’è e quando si riceve
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che si riconosce a tutti i lavoratori subordinati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; è nata con la C.C.N.L. del 1937 per i dipendenti impiegatizi del settore secondario ed è stata poi estesa anche agli operai (tute blu) con il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070/60. La tredicesima è una sorta di gratifica natalizia che il lavoratore matura mensilmente per il periodo di lavoro prestato ma, che viene erogata una volta l’anno, prima del periodo delle festività natalizie.
Tredicesima: computo della mensilità
Vediamo come viene computata questa mensilità aggiuntiva, il cui calcolo dipende ed è correlato a diversi criteri propri di ogni singolo c.c.n.l. (contratto collettivo nazionale di lavoro): in linea grossolana comunque è pari all’importo percepito mensilmente per i lavoratori con retribuzione fissa mensile o ad un determinato numero di ore per il dipendente che percepisce un salario in base alle ore effettivamente lavorate. L’ammontare target di riferimento è quello concernente l’ultima busta paga percepita, un importo pari alla dodicesima mensilità di dicembre se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari all’ammontare dell’ultima mensilità in caso di cessazione del contratto di lavoro. Il soggetto lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato riceve la tredicesima in base al periodo di tempo in cui ha prestato il suo lavoro, di qui ben si comprende che l’importo della tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore ha prestato il suo servizio durante l’intero anno, oppure pari alle mensilità lavorate.
Se il contratto di lavoro è part-time, la tredicesima matura in base al numero di ore di lavoro svolte in rapporto all’ammontare delle ore dei dipendenti full-time che solitamente lavorano 40 ore settimanali nel contratto di lavoro privato e 36 se nel comparto pubblico. Se durante i dodici mesi, il rapporto di lavoro si è trasformato da full-time a part-time o viceversa, la tredicesima viene computata sommando gli importi maturati per le due differenti fattispecie contrattuali. Oltre a questi elementi, dobbiamo considerare nel calcolo della tredicesima:
- paga base come da tabella contrattuale
- indennità di contingenza
- aumenti periodici o scatti di anzianità
- superminimi
- fringe benefits
- indennità di mansione
- premi collegati alla produttività
- provvigioni
- indennità sostitutiva di mensa
- cottimo
- altre eventuali voci retributive
Non devono essere computate la retribuzione variabile derivante da variabili straordinarie come: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi o gratifiche definiti in cifra annua, premio una tantum, rimborsi spese, buoni, indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi, indennità di vestiario, i lassi di assenza non retribuita in base al c.c.n.l. (periodo di leva militare).
Sono da considerare nel calcolo tutti i periodi ed i mesi di lavoro, anche i periodi di tempo di assenza da lavoro comunque sia retribuiti:
- maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01)
- riposi giornalieri per allattamento
- ferie, festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro
- congedo matrimoniale (RDL n. 1334/37)
- permessi retribuiti
- infortunio e malattia professionale
- malattia nei limiti del periodo contrattuale
- cassa integrazione guadagni ad orario ridotto